C’è molta confusione sulla formazione obbligatoria che viene effettuata ogni anno scolastico dai docenti di ogni ordine e grado, c’è chi sostiene che debba essere svolta in orario di servizio e chi invece ritiene che possa essere svolta al di fuori delle ore di servizio. Molte scuole hanno fatto frequentare, ai docenti non specializzati sul sostegno e con alunno disabile in classe, i corsi di formazione obbligatoria sull’inclusione, per un minimo di 25 ore. Ecco cosa dice la norma vigente sui corsi di formazione obbligatori.
Sono diverse le fonti normative e giurisprudenziali che specificano che la formazione dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio. Di importanza fondamentale ricordare la sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa il 28 ottobre 2021 nella causa C-909/19, in cui viene specificato che la formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori. I contenuti della sentenza aprono ulteriori implicazioni per quanto riguarda l’obbligo formativo in materia di inclusione e per il tentativo di fare svolgere almeno un minimo di 25 ore di formazione in aggiunta all’orario di servizio dei docenti e senza nessuna retribuzione aggiuntiva.
Per la verità nessuna legge dello Stato impone ore aggiuntive di lavoro per l’obbligo della formazione, questo obbligo può tranquillamente essere espletato all’interno delle 40 ore dedicate alle attività di Collegio docenti o alle 40 ore dedicate ai consigli di classe.
La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. Ai sensi del su citato comma 124, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta inequivocabilmente di “formazione in servizio”, quindi da svolgersi durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente, come appunto riconosce la Corte di Giustizia Europea nell’ottobre 2021.
La formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Questo significa che la formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.
Anche la Cassazione, con la sentenza n.7320/2019, ha specificato che la formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore collegiali.
La Corte, ha analizzato con precisione l’articolo 29 del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18, ritenendo che nelle attività funzionali del docente, quelle il cui carattere è collegiale rientra anche la formazione e l’aggiornamento che, quindi, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività. La sentenza della Cassazione su citata conferma ancora una volta che la formazione rientra nelle ore di servizio e per cui se tali ore fossero esaurite allora queste ora dovrebbero essere retribuite con il Fondo di Istituto
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