Formazione obbligatoria, i corsi sul web valgono come quelli in presenza: occhio a chi li rilascia

Ora che la scuola è terminata, gli insegnanti di ruolo hanno più tempo a disposizione da dedicare ai corsi formativi obbligatori.

Districarsi, tuttavia, tra l’ampio ventaglio di proposte non è sempre facile.

Per capire quali corsi frequentare, prima di tutto occorre verificare che le unità formative individuate siano compatibili con quanto deliberato dal proprio Collegio dei Docenti attraverso il Piano triennale dell’Offerta Formativa. In genere, comunque, le tematiche dettate dall’organo collegiale sono sufficientemente ampie. Nel senso che i contenuti da affrontare risultano adattabili ad un altissimo numero di corsi di formazione.

Lo scorso autunno, il Miur ha spiegato, presentando il Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019, che “le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali”.

La stessa versatilità è concessa anche per la tipologia di corsi da svolgere: al docente viene data “carta bianca” per quelli in presenza, come per quelli condotti a distanza in modalità on line. In pratica, la formazione telematica, in tempo reale o differito (anche webinar), ha la medesima valenza di quella tradizionale docente-discente in aule.

Su questo punto, le indicazioni sinora prodotte dal Miur non fanno che confermare la totale equiparazione delle due modalità, in presenza e via web.

 

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A questo proposito, diversi lettori ci hanno chiesto se tutti i corsi on line sono riconosciuti: la risposta è affermativa e ci viene in soccorso sempre il Piano per la Formazione dei docenti 2016/2019, il quale dice che attraverso la Card docente annuale da 500 euro (introdotta con il DPCM 23 settembre 2015, con successive modalità di fruizione attraverso il DPCM del 28 novembre 2016, la cui somma di quest’anno è spendibile sino al 31 agosto 2018) è possibile “l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR”.

Inoltre, spiega sempre Viale Trastevere, “ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio: formazione in presenza e a distanza, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale”.

Gli istituti scolastici, quindi, riconoscono come Unità Formative “la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione – dice ancora il Miur – è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016” (pag. 67).

Sempre da Viale Trastevere si sottolinea che per il docente è indispensabile rivolgersi ad “Enti accreditati/qualificati”, attraverso cui “conoscere immediatamente quali iniziative e tipologie formative sono disponibili e più adatte alla propria crescita professionale”.

Ogni insegnante, quindi, è chiamato a fare le sue scelte. Prima di tutto verificando se l’Ente formatore è effettivamente accreditato. In secondo luogo, selezionando il corso a lui più congeniale. Infine, affidandosi ad una struttura seria, che opera attraverso docenti formatori di sicura e comprovata affidabilità.

È bene sapere, a tal proposito, che per chiudere il cerchio della catena formativa ministeriale cosiddetta “obbligatoria, continua e permanente”, così come intesa dal comma 124 della Legge 107/15, manca ancora qualche “anello”: per arrivare a regime, bisogna attendere che il Miur produca specifiche linee guida e inglobi anche le modalità di fruizione nel nuovo CCNL. A quel punto, “il portfolio digitale conterrà automaticamente il curriculum professionale di ogni docente (integrabile in ogni momento) e” tutte “le attività formative raccolte automaticamente dalla piattaforma per l’incontro tra domanda e offerta di formazione e la carta elettronica del docente”.

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Alessandro Giuliani

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