Personale

Formazione obbligatoria in ingresso, incentivata in servizio: quanto inciderà nello stipendio?

Tra le novità introdotte dal Decreto 36 in fase di conversione in legge (ultima data utile il prossimo 29 giugno), segnaliamo quella relativa alla formazione obbligatoria triennale, che riguarderà i docenti di ruolo e le cosiddette figure di sistema; e quella riguardante le retribuzioni una tantum in relazione alla formazione incentivata (che nello stipendio incideranno con una quota aggiuntiva che sta tra il 10 e il 20% del trattamento stipendiale in corso).

Formazione obbligatoria

In ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l’inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.

In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento è retribuita (e tuttavia le parti sindacali lamentano la formula retributiva forfettaria).

Ma chiariamo: questa formazione sarà obbligatoria per gli immessi in ruolo, ma a carattere volontario per i docenti in servizio, i quali verranno incentivati con incrementi stipendiali una tantum, secondo modalità che indichiamo a seguire.

Incrementi stipendiali una tantum

Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l’autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all’autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, come abbiamo anticipato la Scuola di alta formazione metterà in piedi anche percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.

Nascerebbe, così, a quanto sembra, se questa dovesse essere l’ultima versione del DL 36, il middle management, fortemente auspicato da molti, a partire da Antonello Giannelli, come più volte riferito.

La partecipazione a questi percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

Al fine di incrementare l’accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, come spiegavamo in apertura, nei limiti delle risorse disponibili.

Verifiche intermedie e annuali

Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti, integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l’anno successivo.

Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria, saranno gestite con la consulenza dell’INVALSI, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, e verranno finalizzate al raggiungimento di precisi traguardi di performance. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

Il riconoscimento dell’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è quindi rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance e in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale.

Carla Virzì

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