Contratti

Formazione professionale, sottoscritto il Ccnl 2024/2027 lo scorso 1° marzo: le novità riportate da Cisl Scuola

Come riporta Cisl Scuola, si è concluso positivamente, con la sottoscrizione da parte di tutte le principali sigle sindacali (CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal), il rinnovo del CCNL 2024-2027 della Formazione Professionale la cui ipotesi era stata siglata il 5 dicembre scorso. La firma definitiva è stata posta venerdì 1° marzo 2024 presso gli uffici di Forma in via Bargoni, a Roma.

Come scrivono dal sindacato, il rinnovo del CCNL è un atto di innegabile valenza politica. Non soltanto perché colma il vuoto determinato dal mancato rinnovo protrattosi per un decennio, a partire dal 2013: soprattutto perché tenta di districare il nodo della convergenza sullo stesso piano del sistema dell’istruzione professionale nazionale e dei 20 sistemi regionali di IeFP tra loro inconciliabili, per caratteristiche organizzative, risorse e programmazione degli interventi.

Il mancato rinnovo del CCNL nel periodo 2013-2023 è una tra le conseguenze più nefaste di una sorta di “autonomia differenziata” ante litteram, nella quale ogni Regione si è mossa nell’ambito di una sostanziale deregulation.

Ccnl formazione professionale 2024/2024, il campo di applicazione

Il “campo di applicazione” del nuovo CCNL richiama e include gli enti di qualunque natura giuridica, anche riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, operanti nel campo della formazione professionale degli occupati e degli inoccupati, della formazione continua, dell’Istruzione Tecnica Superiore, dell’istruzione e Formazione Tecnica Superiore, dalla Istruzione e Formazione Professionale ordinamentale, dei servizi al lavoro, dell’educazione degli adulti, della formazione per le arti e i mestieri e delle attività connesse alle politiche attive per il lavoro.

Muovendosi in chiave di comparto inclusivo, il CCNL per la Formazione Professionale ha rivendicato, oltre alla unicità del sistema formativo, il diritto di partecipare su un piano paritario alla costituzione della Filiera formativa tecnologico-professionale già avviata sperimentalmente in attesa che si concluda l’iter del relativo disegno di legge.

È molto esplicito, nel CCNL, il richiamo all’unicità del sistema di Formazione Professionale, quale approdo finale e obiettivo prioritario del rinnovo, per non dire la sua stessa ragione d’essere: “i contenuti del presente contratto – stabilisce infatti l’art. 19 – sono definiti con l’obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l’accreditamento delle istituzioni formative”.

L’opinione di Cisl Scuola

“Il disconoscimento del valore politico del nuovo CCNL, con la sua disapplicazione, o il non includerlo, da parte delle amministrazioni regionali, tra i requisiti fondamentali ed irrinunciabili per l’ottenimento dell’accreditamento, significherebbe escludere colpevolmente i lavoratori anche dal beneficio della previdenza integrativa, strumento prospettico di salvaguardia reddituale di primaria importanza. Significherebbe, inoltre, privare le persone dello strumento della sanità integrativa. Consentire il ricorso a qualsiasi CCNL per la gestione del personale impegnato nelle attività di formazione professionale significherebbe, in buona sostanza, danneggiare materialmente i dipendenti e favorire la permanenza di un sistema formativo di bassa qualità, poco efficace e ben distante dagli obiettivi che la stessa riforma in discussione alla Camera indica come irrinunciabili”, scrive il sindacato Cisl Scuola.

Cosa prevede il nuovo CCNL

Come abbiamo scritto in questa prospettiva, il nuovo CCNL attribuisce maggiori poteri, riconoscendo autonomia negoziale e decisionale, alla contrattazione di secondo livello, obbligando le stesse contrattazioni — alcune ferme da oltre 15 anni — ad aggiornarsi e armonizzarsi in un quadro più unitario, coeso e omogeneo. A tal fine, alla contrattazione di secondo livello è attribuita, oltre alla disponibilità di un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, una somma ulteriore fino a 1.000 euro pro-capiteuna tantum, come welfare contrattuale.

Il CCNL riprende il tema della “bilateralità”, lasciato in sospeso da alcuni anni, rimodulando gli obblighi, non sempre rispettati, in capo ai datori di lavoro. Sul versante delle libertà e agibilità sindacali, il CCNL riconferma l’impianto precedente, rinsaldando lo stretto legame con l’Ente bilaterale nazionale e con quelli regionali. Il campo di applicazione, in ragione del rilancio del sistema nazionale di Formazione Professionale, viene esteso a tutti i rapporti di lavoro del personale dipendente, ovunque operanti e anticipando, per quanto può fare un CCNL, le future riforme del settore professionalizzante.

Il Contratto, per dare maggiore stabilità al suo impianto, ha una vigenza quadriennale, che diventa biennale per le sole materie economiche. Quest’ultimo aspetto, la cui complessità è data dal disgregato quadro politico e istituzionale in cui versa la FP dal 2001, porta a un aumento delle retribuzioni tabellari di 100 euro mensili (5° livello) nel primo biennio economico 2024-2025. Un risultato non del tutto soddisfacente, che pone da subito l’obiettivo di un ulteriore incremento con il rinnovo del secondo biennio economico 2026-2027.

Redazione

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