L’ARAN è recentemente intervenuta con un poprio parere riguardante i permessi per la formazione del personale docente.
Con Orientamento applicativo CIRS116, l’Agenzia ha risposto al seguente quesito:
Un docente ha diritto ad usufruire di un giorno di permesso per un incontro formativo on line che si terrà fuori dal suo orario di servizio?
L’ARAN ha ricordato che i permessi per la formazione sono disciplinati dall’art. 64, comma 5, del CCNL Scuola del 29.11.2007, il quale stabilisce che: “Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. […]”.
Il permesso per la formazione sopra indicato è finalizzato a consentire la partecipazione del lavoratore all’attività formativa laddove la stessa coincida con l’orario di lavoro. Ed infatti, il successivo comma 6 prevede che “Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.”
Ne consegue che lo stesso potrà essere richiesto solo e nei limiti in cui l’attività lavorativa programmata osti con la concreta possibilità di partecipare al corso.
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