Arriva un’altra sentenza in merito alla formazione sulla sicurezza. Il Tribunale di Terni, con sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019, ha infatti dato ragione ad un docente, che aveva presentato un ricorso nel 2017 contro la propria dirigente, che non aveva pagato la frequenza al corso sulla sicurezza. Il giudice ha condannato il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria al pagamento delle 12 ore di formazione oltre alle spese processuali, ricordano i Cobas esterni.
Iniziamo col dire che il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha introdotto una novità rispetto al D. Lgs. 626/94, ovvero la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla Sicurezza organizzata dal datore di lavoro.
Il decreto afferma anche che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento”.
La formazione sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto del 2008, deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
Ne consegue che il personale della scuola non ha la possibilità di rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal dirigente scolastico in orario di servizio, in quanto rischia di incorrere nelle sanzioni previste.
Nel caso in cui l’attività di formazione, per esigenze organizzative, dovesse essere organizzata al di fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.
Per quanto riguarda i docenti queste ore, rientrerebbero invece nel computo delle attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.
Nello specifico, nel caso in cui la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro dovesse essere svolta fuori dall’orario di servizio, il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece per quanto riguarda i docenti tali attività dovranno essere ricomprese nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività).
Quindi, nel caso in cui i corsi della sicurezza dovessero avvenire fuori dall’orario di lavoro ma preventivamente inseriti nel piano annuale delle attività, i corsi sulla sicurezza non rappresenterebbero un onere maggiore per i docenti.
Tuttavia, la sentenza di Terni mette sotto accusa proprio questo passaggio: per il giudice tali ore di formazione non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all’insegnamento prevista dall’art 29 del CCNL, che deve invece riguardare la formazione specifica rispetto alla professione docente e non la formazione sulla sicurezza che riguarda tutti i lavoratori.
Questo vuol dire, in base a quanto affermato dalla sentenza, che i corsi sulla sicurezza fuori dall’orario di lavoro dovrebbero essere retribuite come attività aggiuntive.
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