La norma è chiara e non si presta a interpretazioni, se il docente viene obbligato a svolgere la formazione sulla sicurezza, anche quella riferita al ruolo di RLS, questa deve essere svolta durante l’orario di lavoro. A tal proposito interviene una sentenza del Tribunale di Brescia che condanna il Ministero dell’Istruzione, a risarcire un docente, per averlo obbligato a svolgere il corso sulla sicurezza fuori dall’orario di lavoro.
Formazione sicurezza e orario di lavoro
Il d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza, ai sensi dell’art.37, comma 12, specifica che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti sindacali deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
L’orario di lavoro del docente si suddivide in attività di insegnamento, secondo l’art.28 del CCNL scuola e le attività collegiali e funzionali all’insegnamento come disposto dall’art.29 del CCNL. In riferimento all’orario di lavoro dei docenti è importantissimo citare il comma 4 dell’art.28 del CCNL 2006-2009, che entra nel merito degli obblighi di lavoro del personale docente.
In tale norma è scritto: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-“.
Un dirigente scolastico di un Liceo della provincia di Brescia, ha obbligato un docente a formarsi sulla sicurezza fuori dall’orario di lavoro per 29 ore, senza considerare nessuna retribuzione aggiuntiva.
Sentenza del Tribunale
La Gilda degli insegnanti di Brescia sottolinea il fatto che, da un’azione legale patrocinata dall’avv. Paolo Lombardi, il Giudice del Lavoro del Tribunale bresciano dispone il pagamento delle ore eccedenti svolte dal docente per seguire, con obbligo disposto dal dirigente scolastico, le ore di formazione sulla sicurezza.
Per il Giudice del Tribunale di Brescia non appare accoglibile la tesi del Ministero, secondo la quale la formazione in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decimo comma dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 ed anche le convocazioni periodiche in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
rientrerebbero nelle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, obbligatorie ai sensi degli artt. 26, 28 e 29 del CCNL.
A parere del Giudice non potendosi ricondurre le attività della formazione sulla sicurezza nelle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale e non rientrando quindi le stesse nel normale orario di lavoro del docente, si ritiene che esse, in applicazione dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 secondo il quale l’attività di formazione del RLS deve svolgersi in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore, vadano retribuite in eccedenza rispetto al normale stipendio.
Nel dare ragione al docente obbligato a seguire le ore di formazione sulla sicurezza al di fuori dell’orario di servizio, il giudice specifica che in ogni caso, anche volendo ricondurre la formazione sulla sicurezza alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, si ritiene che le stesse debbano essere retribuite in aggiunta rispetto allo stipendio ordinario. Ciò in quanto non risulta che le attività svolte dal ricorrente siano state inserite nel piano annuale delle attività e dei
conseguenti impegni del personale docente predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio docenti, come previsto dall’art. 28 del CCNL scuola, con la
conseguenza che le stesse debbono ritenersi escluse dal normale orario di lavoro del docente.