Formazione sulla sicurezza: comprensibile e in orario di servizio

Il successivo comma (n. 13) dice che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda interessata alla formazione del proprio personale. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. 
Da notare infine che gli accordi (pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11-1-2012) sanciti il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e corsi di formazione per datore di lavoro – RSPP, disciplinano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08. A tal proposito ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I. La formazione di cui all’accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Aldo Domenico Ficara

Condividi
Pubblicato da
Aldo Domenico Ficara

Articoli recenti

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024

Primo giorno di scuola Strasburgo per Salis e Vannacci: i neofiti dell’Europarlamento che faranno leggi sull’Istruzione, Leoluca Orlando il più anziano

Primo giorno di “scuola” a Strasburgo, dove a tre mesi dall'ultima volta, il Parlamento europeo…

17/07/2024

Fine dell’istruzione pubblica? Pare di sì con la Fondazione per la Scuola Italiana

Con l’Autonomia Differenziata, voluta da un governo “espressione palese di una forma di capitalismo affaristico…

17/07/2024

Assegnazioni provvisorie, compilazione della domanda: quali certificazioni allegare?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

17/07/2024

Test psico-attitudinali per docenti da assumere e periodici per chi è già di ruolo. Sei d’accordo? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il caso della docente di Martina Franca che ha organizzato un finto matrimonio con un…

17/07/2024

Docente di giorno, vende integratori la notte: la Finanza ora gli chiede di restituire i 10.000 euro di guadagno, serviva l’autorizzazione del preside

Fare l’insegnante e contemporaneamente un’altra professione è possibile, ma a due condizioni: chiedere sempre il…

17/07/2024