Un lettore ci chiede se le ore destinate ai corsi di formazione sulla sicurezza si devono svolgere obbligatoriamente durante l’orario di servizio. Proviamo a rispondere iniziando col dire che il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha introdotto una novità rispetto al D. Lgs. 626/94, ovvero la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla Sicurezza organizzata dal datore di lavoro.
Il decreto inoltre afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento”.
Il Dirigente Scolastico, come sappiamo, funge da datore di lavoro, per quanto riguarda la scuola, e nel caso non ottemperi alla disposizione è punito: “con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro” (art. 55, c. 4, lett. e).
La formazione deve essere svolta durante l’orario di servizio
Tale formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto del 2018, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
Pertanto, il personale della scuola non ha possibilità di rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal preside in orario di servizio, pena l’applicazione delle sanzioni previste.
Nell’ipotesi in cui l’attività di formazione, per esigenze organizzative, dovesse essere spostata al di fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.
La formazione sulla sicurezza rientra fra le 40 ore di attività funzionali
Invece, per quanto riguarda gli insegnanti, queste ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.
Nello specifico, nel caso in cui la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro dovesse essere svolta fuori dall’orario di servizio, il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece per i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività).
Quindi, è importante che il DS, se il corso di formazione è tenuto al di fuori dell’orario di insegnamento, preveda che le ore dedicate a questa attività siano riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento.
Le ore aggiuntive si devono pagare
E’ necessario soffermarsi su un altra questione importante: se le ore riservate alla formazione sulla sicurezza non sono state preventivamente inserite nel Piano Annuale delle Attività elaborato dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti, tute le ore in cui i docenti sono impegnati in tali attività di formazione devono considerarsi come ore di lavoro aggiuntive a quelle previste dal contratto, quindi, come tali devono essere retribuite.
Lo ha ribadito, ad esempio, la sentenza del tribunale di Verona del 20/01/2011, che ha accolto il ricorso dei docenti che chiedevano il riconoscimento delle attività di formazione sulla sicurezza fuori dall’orario scolastico: “Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio secondo il quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.