Personale

Formazione sicurezza, fuori dall’orario di servizio per i docenti rientra nelle 40 ore di attività funzionali

Per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza, sembra esserci poca chiarezza in base a numero di quesiti che ci vengono posti dai lettori. Proviamo a ricordare la normativa di riferimento.

La formazione sulla sicurezza è un obbligo

Iniziamo col dire che il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha introdotto una novità rispetto al D. Lgs. 626/94, ovvero la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla Sicurezza organizzata dal datore di lavoro.

Il decreto afferma anche che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento”.

Il Dirigente Scolastico, come sappiamo, funge da datore di lavoro, per quanto riguarda la scuola, e nel caso non dovesse ottemperare alla disposizione è punito: “con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro” (art. 55, c. 4, lett. e).

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro

La formazione sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto del 2008, deve svolgersi durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.

Ne consegue che il personale della scuola non ha la possibilità di rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal dirigente scolastico in orario di servizio, in quanto rischia di incorrere nelle sanzioni previste.

Nel caso in cui l’attività di formazione, per esigenze organizzative, dovesse essere organizzata al di fuori dall’orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.

La formazione sulla sicurezza rientra fra le 40 ore di attività funzionali se fuori servizio

Per quanto riguarda i docenti queste ore, rientrerebbero invece nel computo delle attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007.

Nello specifico, nel caso in cui la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro dovesse essere svolta fuori dall’orario di servizio, il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece per quanto riguarda i docenti tali attività dovranno essere ricomprese nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività).

Quindi, è importante che il dirigente scolastico, nel caso in cui il corso di formazione si svolga al di fuori dell’orario di insegnamento, preveda che le ore dedicate a questa attività siano riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all’insegnamento.

Le ore aggiuntive devono essere retribuite

E’ necessario soffermarsi su un altro aspetto: se le ore riservate alla formazione sulla sicurezza non sono state inserite preventivamente nel Piano Annuale delle Attività elaborato dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti, tutte le ore in cui i docenti sono impegnati in tali attività di formazione devono considerarsi come ore di lavoro aggiuntive a quelle previste dal contratto, quindi, come tali devono essere retribuite.

A tal proposito funge da faro la sentenza del tribunale di Verona del 20/01/2011, che accogliendo il ricorso di docenti che chiedevano il riconoscimento delle attività di formazione sulla sicurezza fuori dall’orario scolastico, chiarisce che: “Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio secondo il quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.

 

Fabrizio De Angelis

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