Pubblicazione foto e video minori, questo è il periodo di attuazione di molte iniziative (visite d’istruzione, campi scuola…) che si prestano alla certificazione fotografica e video. Quali le condizioni e i limiti per la pubblicazione? Quali le responsabilità dei genitori e di terzi?
Questo è il periodo (tarda primavera) dei campi scuola e delle visite d’istruzione. Sono iniziative che spesso necessitano di una slide show (galleria immagini) o di un video per il valore aggiunto che l’immagine ha rispetto al cartaceo.
Le scuole, però sono soggette a dei vincoli. Il primo deriva dalla minore età dei suoi utenti (quasi tutti). Il secondo risiede nella natura pubblica dell’istituzione formativa, che impone una maggiore attenzione sul trattamento dei dati personali dei minori, come le foto o i video che li ritraggono.
Le istituzioni scolastiche si trovano davanti a due possibilità: cedere alla paura, quindi non pubblicare nulla o al più farlo con soluzioni dubbie. E’ di questi giorni la notizia di un divieto alla foto di classe, imposto da una preside per un inesistente riferimento alla normativa europea.
Il problema di questo approccio risiede nella prospettiva. Mi spiego. Il filosofo L.Floridi ha ipotizzato un’assimilazione progressiva del reale operato dal virtuale (Infolife). Nei prossimi anni le istituzioni dovranno essere capaci di gestire questo nuovo scenario. Senza paura, ma con responsabilità, conoscendo le soluzioni tecnico-informatiche e nello stesso tempo muovendosi all’interno della normativa vigente.
Qualche esempio. I dati sensibili e personali, trattati dalle Istituzioni scolastiche, dovranno essere conservati e protetti in spazi virtuali protetti (Cloud). Sarà necessario, soprattutto negli istituti superiori avere dei proxy con regole chiare e condivise di navigazione nel Web. Per contrastare il cyberbullismo nei comprensivi, sarà indispensabile stabilire con i genitori un patto di responsabilità, dove quest’ultimi si impegnano a gestire a distanza lo smartphone del figlio (parental control). Infine dovranno essere in grado di gestire cartelle e file crittografati contenenti dati personali e sensibili inviati tramite le email, account Google, Microsoft…
Queste sono solo alcune delle situazioni Molte altre, oggi non sono ipotizzabili.
Sicuramente oggi la pubblicazione delle foto o dei video è un problema molto sentito. Come comportarsi?
Ripeto quanto scritto più volte (Repetita iuvant), aggiungendo nuovi elementi.
Partiamo da quello che ha scritto il Garante per la privacy (“A scuola a prova di privacy”, 2016): ” Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti ” o dei genitori, in caso di minori con età inferiore ai quattordici anni.
Indubbiamente l’istruzione e la formazione dell’uomo e del cittadino costituiscono il fondamento e il coronamento dell’istruzione pubblica. Tutto questo si declina in attività, progetti e altro che in molti casi in una logica di trasparenza e di rendicontazione richiedono la pubblicazione video e fotografico del progetto realizzato”
Quindi quale trattamento devono avere questi dati personali? Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di documentare le attività formative previste nel Ptof (criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato… A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente da secondi piani dove il singolo ‘si perde’ nel piccolo o grande gruppo. A mio parere ila suddetta prospettiva risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un’attività, un progetto previsti nel Ptof e non ‘il bel visetto’ dell’alunno/studente in primo piano.”
E’ necessario essere molto chiari con i genitori, comunicando che il prodotto multimediale è a uso personale domestico. L’eventuale divulgazione su canali, chat, gruppi privati e diversi da quelli non collegati istituzionalmente con la scuola, richiede preventivamente il consenso scritto da parte di entrambi i genitori degli altri bambini ripresi nelle foto (Garante Privacy, Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, decreto attuativo 101/18 e sentenze tribunali di Mantova e Rieti). Pertanto, La divulgazione del materiale fotografico e video effettuato dal genitore o da altro adulto. senza consenso esplicito e quindi scritto da parte di chi ha la responsabilità genitoriale del bambino ripreso, costituisce un uso illecito del dato personale del minore.
Tutto questo riguarda anche le riprese video o gli scatti fotografici effettuati dai singoli genitori durante i saggi di teatro, musica, motoria…, le manifestazioni e le attività organizzate all’interno dell’Istituto.
di Gianfranco Scialpi
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