I lettori ci scrivono

Foto minori sul Web, la distrazione del Miur

Foto minori sul web, un post ministeriale contraddice le indicazioni di alcuni esperti. Mi auguro che le decisioni dei DPO, riescano a coniugare la prudenza con l’esigenza di documentare le attività di un Istituto.

Foto minori sul web, la foto contradditoria del Miur

Sul sito del Miur è comparso un post ” Terremoto, via libera al potenziamento dell’organico delle scuole nelle aree colpite” E fin qui nulla di strano. Colpisce la foto dove sono ripresi tre minori in primo piano (l’immagine da me postata “nasconde” i visi).
Questa contraddice l’indicazione di alcuni autorevoli esperti come A. Armone che basandosi sul Decreto 196/2003 articolo 19 comma 2 (“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”) sostiene la tesi che l’istituzione non è obbligata a pubblicare immagini o video sul sito web istituzionale. In altri termini: se non è obbligatorio, perché rischiare?

Una tesi, spesso contraddetta

Personalmente non condivido la posizione. Se fosse universalmente condivisa la tesi, non si comprendono interventi come   il “Parere 2/2009 sulla protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole), che il Gruppo di lavoro Articolo 29 ( Gruppo dei Garanti europei) per la protezione dei dati ha adottato l’11 febbraio 2009
Cap. 2 “Vita scolastica” lettera e.
Si legge “Spesso le scuole sono tentate di pubblicare le foto dei loro alunni (su stampa o Internet). Occorre fare molta attenzione alla pubblicazione su Internet. Si deve sempre valutare il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e le finalità perseguite . I minori e i loro rappresentanti devono essere informati della pubblicazione (il grassetto è del sottoscritto). Se la scuola intende pubblicare singole foto di minori con tanto di identità è necessario il consenso preventivo dei genitori o di altri rappresentanti (o del minore, se è già maturo)”.

Un altro contributo che sostiene la tesi della pubblicazione, dietro consenso del genitore, è di M. Monteleone 

Un augurio, una speranza

Questa è la situazione. A breve avremo il responso, attraverso le prescrizioni dei diversi DPO ( responsabile del trattamento dei dati personali) nominati dalle singole scuole o da reti.
Mi augurio che prevalga la soluzione che coniughi la dovuta prudenza con le esigenze di documentazione delle attività. Del resto è richiesto anche dal Miur. Penso ai Pon e soprattutto a quello relativo alla “Creatività e cittadinanza digitale”, caratterizzato richiesta (non opzionale) di inserire un modulo sul cyberbullismo che richiederà “corti” realizzati e dai ragazzi-attori.

Caratteristiche della liberatoria

Quali caratteristiche deve avere la liberatoria, attraverso la quale si ottiene da  entrambi i genitori (in caso di un minorenne) il consenso al trattamento del dato personale?
Innanzitutto deve caratterizzarsi per  la  “prudenza e cautela”, criteri  espressi dal Garante della Privacy nel documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro ( Dark Web/Dark Net…) e della maggiore facilita a condividere il materiale. La richiesta di consenso  deve essere comprensibile, semplice, chiara. Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di “documentare le attività formative” ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato (ad esempio sito istituzionale provvisto di “area riservata” con password, come indicato dal documento del gruppo dei garanti europei o la pagina social in modalità di gruppo chiuso) e la scadenza temporale per il loro trattamento.
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente  da secondi piani  dove il singolo “si perde”  nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un’attività o un progetto e non “il bel visetto” dell’alunno/studente in primo piano.

di Gianfranco Scialpi

I lettori ci scrivono

Articoli recenti

Concorso PNRR 2024, la riserva del 30% dei posti è indipendente dalla modalità di accesso. Ecco con quali requisiti si entra in questa riserva.

Una domanda arrivata alla nostra redazione, ci impone di fare un chiarimento importante sul 30%…

23/12/2024

Giorgia Meloni in Lituania, il siparietto: “Cito spesso ‘Il Signore degli Anelli’ ma non è l’unico libro che ho letto, giuro”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi giorni è andata in Lituania a visitare…

23/12/2024

Sicilia Express, 29 euro anziché 200 per tornare casa per Natale. Un precario: l’ho saputo grazie ad un influencer

Come abbiamo scritto, è partito il 21 dicembre scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova…

23/12/2024

Susanna Tamaro: “C’è da fare un bel lavoro nelle scuole. Bisogna tornare all’alfabetizzazione, scrivere a mano”

La scrittrice Susanna Tamaro è tornata a parlare della sua battaglia contro l'uso troppo pervasivo…

23/12/2024

Piattaforma concorsi e procedure selettive, si utilizza per presentare le domande per i concorsi scuola: come accedere e quali istanze sono aperte

In questo scorcio di fine anno sono diverse le procedure concorsuali e selettive riguardanti il…

23/12/2024

Roberto Colletti, docente nella scuola secondaria 21 anni: “Tanti mi scambiano per un allievo” – INTERVISTA

Secondo una ricerca recente di Forum PA, la crescita culturale degli otto milioni di studenti…

23/12/2024