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Foto minori, un’autorevole conferma dal Garante per la Privacy

Foto minori, finalmente arriva una piacevole conferma alla mia tesi. Del resto è una pratica molto diffusa tra le scuole

Foto minori, l’intervento che chiarisce la questione

Su Tecnicadellascuola.it è apparso un articolo sulla liceità della pubblicazione delle foro dei minori sul sito web della scuola.
Si legge: “Ma quale può essere il motivo istituzionale che autorizza la scuola a pubblicare le fotografie? Per tagliare la testa al toro non ci è rimasto altro che porre un quesito al Garante della protezione dei dati personali che immediatamente, il giorno stesso del quesito, ci ha risposto (evviva, quando le Istituzioni funzionano!) contattandoci al telefono e affermando che la condotta del MIUR è corretta trattandosi di immagini diffuse per motivi istituzionali e che anche le scuole per motivi istituzionali possono pubblicare le fotografie degli studenti senza la richiesta di consenso.
Non essendoci un provvedimento di carattere generale che autorizzi o disponga la pubblicazione delle fotografie degli studenti la scuola potrebbe ricondurre la pubblicazione in un ambito istituzionale almeno nei seguenti modi:
dimostrando che la pubblicazione delle fotografie o video è indispensabile per la valenza di uno o più progetti didattici. A tale scopo occorre descrivere nel PTOF, meglio se singolarmente per ogni progetto coinvolto, i motivi didattici che rendono necessaria la pubblicazione delle fotografie”

Il Garante della Privacy, conferma la mia posizione

Sempre ho sostenuto questa posizione. In altri termini: è possibile pubblicare foto e video, purché sia giustificata dalla singola progettualità, inserita nel PTOF. Del resto le scuole si sono sempre regolate in questo modo.
Scrivevo qualche settimana fa, trattando della liberatoria: “Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti il fine esclusivo di “documentare le attività formative” ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato… 
A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente  da secondi piani  dove il singolo “si perde”  nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè documentare esclusivamente un’attività o un progetto e non “il bel visetto” dell’alunno/studente in primo piano.”

Una decisione meno attaccabile

Non tutti però, sostengono questa posizione, ora divenuta più solida, grazie all’intervento del garante della Privacy. Mi riferisco ad A. Armone, autorevole esperta molto considerata  dalle scuole che basandosi sul Decreto 196/2003 articolo 19 comma 2 (“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”), sostiene la tesi che l’istituzione scolastica non è tenuta a pubblicare immagini o video sul sito web istituzionale. In altri termini: se non è obbligatorio, perché rischiare?

Due problemi non di poco conto

Detto questo rimangono due problemi. Al momento non esiste una presa di posizione ufficiale, formalizzata in un documento. La comunicazione è avvenuta telefonicamente! Quindi i sostenitori del divieto assoluto di pubblicazione potrebbero evidenziare la debolezza giuridica di questa volontà.
A questo si aggiunge che a settembre “il pallino” passa in mano ai DPO (responsabili del trattamento dei dati personali), nominati dalle singole scuole o da reti. Mi augurio che prevalga la soluzione sponsorizzata dal Garante della Privacy.
A quest’ultimo chiedo la pubblicazione di un documento ufficiale, in modo da chiarire “senza se e senza ma” la questione e tranquillizzare i dirigenti scolastici.

di Gianfranco Scialpi

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