Il d.lgs. 15.06.2015, n. 80 ha modificato in via sperimentale gli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151/2001, che disciplinavano la fruizione del congedo parentale (ex astensione facoltativa) introducendo due importanti novità , rese in seguito definitive con l’art 43 c.2 del d.lgs. n.148/2015.
La prima che, tuttavia, , lascia immutato il periodo massimo di fruizione di 6 mesi, riguarda il più ampio lasso temporale entro cui la lavoratrice madre può fruire del congedo, elevandolo sino al compimento del 12° anno di età del minore, con la conseguenza della rideterminazione anche dei periodi di indennizzabilità , come chiarito dall’ Aran con l’ Orientamento appl.vo SCU_098 del 5.04.2016 e come di seguito riportato:
– sino al compimento del 6° anno di età del minore, la retribuzione per la lavoratrice madre della scuola è del 100% per il 1°mese e del 30% per gli altri 5 mesi;
– dal 6° all’8° anno del minore, la retribuzione è possibile, in misura identica a quella di cui al punto precedente, subordinatamente al reddito della lavoratrice richiedente, che deve essere inferiore di 2,5 all’importo previsto dal trattamento minimo pensionabile dell’Inps;
– dall’8° al 12° anno del minore non è prevista alcuna forma di retribuzione.
La seconda novità, invece, introduce la modalità di fruizione oraria del congedo parentale anche per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni che, in passato, ne erano esclusi.
In buona sostanza, il D. lgs. n.80/2015 interviene, come l’INPS ha già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015, in materia di Congedo parentale ad ore, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 32 del d. lgs. 151/2001 che disciplina, in modo particolare, il congedo parentale a ore nei casi in cui questo non sia previsto dalla contrattazione collettiva. La disposizione quindi consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria. Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.
Al riguardo è intervenuto l’INPS con la circolare n.40 del 23/02/2016 (fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazioni). L’istituto di previdenza ha chiarito, come già anticipato con la circolare n 152 del 18/8/2015 , che la fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Inoltre, a seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore 25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione. Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
Sempre l’INPS , inoltre, con la circolare n 152 del 18/8/2015 aveva chiarito che l’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale. Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara: — se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero); — il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere; — il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
La domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro.
L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità online”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
WEB:il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
CONTACT CENTER INTEGRATO:contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
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