Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione al fumo passivo e che non abbia per questo impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:
– dell’art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)
– e/o dell’art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)
– e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);
Inoltre al datore di lavoro (nelle scuole il Dirigente scolastico ) che consenta ai lavoratori di fumare (non garantendo la salubrità dell’aria dei locali di lavoro) può essere contestata la violazione dell’art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08.
Se lo stesso datore di lavoro non segnala il divieto di fumare con l’apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell’art. 163 del D.Lgs. 81/08.
Se non richiede il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 18, c. 1, lett. f del D.Lgs. 81/08.
Infine immaginando che non abbia provvisto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell’art. 237 del D.Lgs. 81/08.
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