L’insegnante di sostegno è assegnato ad una classe, della quale è contitolare, in quanto, proprio in quella classe è inserito un alunno in condizioni di disabilità, al quale egli ha l’obbligo di garantire, prima che ad ogni altro, il diritto allo studio, assolvendo, contemporaneamente, l’obbligo di vigilanza sul minore.
Tale responsabilità può estendersi a tutto il resto della classe, solo nel caso in cui il minore non presenti particolare necessità di sorveglianza continua.
In caso contrario, va tutelata in primo luogo la sicurezza dell’alunno. Tanto basti per mettere in chiara luce il ruolo del docente di sostegno, che spesso viene confuso per “elevarlo” al rango di “docente di classe” dimenticando che le funzioni e le mansioni del docente curricolare e del docente di sostegno non sono interscambiabili e non sono sovrapponibili.
È indubbio quindi che tale erronea interpretazione risulta lesiva dei diritti, costituzionalmente e internazionalmente sanciti, degli alunni con disabilità certificata.
Diritti che rischiano di essere palesemente conculcati ogni qualvolta l’insegnante di sostegno viene utilizzato in un ruolo che non gli appartiene.
Pertanto, in classe devono essere sempre presenti due insegnanti e non uno soltanto.
Tuttavia, una domanda sorge spontanea: in assenza dell’insegnante di sostegno, il curriculare è tenuto ad occuparsi dell’alunno con disabilità o deve limitarsi alla semplice sorveglianza, essendo impegnato sul resto della classe?
A tale domanda è doveroso rispondere prendendo in esame due casi.
Caso 1: L’alunno riesce a rimanere in classe. La materia d’insegnamento è di competenza del docente curricolare. Il docente di sostegno collaborerà quindi con i docenti curricolari suggerendo percorsi di apprendimento, risorse, ausili, sussidi e tutto ciò che può essere utile a ridurre i limiti incontrati. Nelle ore in cui l’insegnante di sostegno non è presente, l’alunno potrà essere affiancato da un compagno di classe, o altra risorsa prevista. Gli interventi individualizzati fuori dalla classe, laddove necessari, dovranno essere condivisi e definiti all’interno del PEI.
Caso 2: L’alunno non riesce a stare sempre in classe. Il docente curricolare non può uscire dalla classe per seguire l’alunno e nemmeno i suoi compagni possono essere incaricati a seguirlo, in quanto un minore non può assumersi responsabilità pari a quelle di un adulto. In questi casi occorre predisporre interventi ben organizzati, nel corso dei quali ciascuno sappia cosa deve fare e come deve farlo. Le modalità di intervento vanno definite in sede di Gruppo di Lavoro Operativo e inserite all’interno del PEI, specificando chi e come dovrà intervenire. Si pensi che alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno redatto dei protocolli per le scuole, al fine di garantire l’attivazione delle misure di sicurezza nella gestione dei disturbi di comportamento.
Francesco Simone
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