Scuole alle prese con la designazione delle funzioni obiettivo (art. 28 Ccnl 1999). In questi giorni, infatti, in tutte le istituzioni scolastiche si stanno predisponendo le operazioni che porteranno alla designazione dei docenti a cui affidare gli incarichi previsti per la realizzazione del Pof (Piano dell’offerta formativa).
I tempi sono molto stretti, specie se si pensa che l’articolo 47 del contratto integrativo, prevede che le procedure dovranno giungere al termine entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni.
Si tratta, evidentemente, di un adempimento tutt’altro che facile. La normativa, infatti, contiene più di qualche contraddizione. Come ad esempio l’obbligo di istruire le pratiche relative agli aspiranti senza fare graduatorie, salvo effettuare designazioni debitamente motivate.
E su quest’ultimo punto, il dibattito è piuttosto acceso per effetto delle evidenti contraddizioni contenute nel Testo Unico, che, all’articolo 37, prevede che, quando si faccia questione di persone, la votazione debba svolgersi a scrutinio segreto. Insomma, da una parte l’obbligo di precedere ad una designazione collegiale, sulla base di un’adeguata motivazione. Dall’altra, l’obbligo di procedere ad una votazione che, in presenza di scrutinio segreto, farebbe cadere la possibilità di motivare la delibera. Con conseguente nullità del provvedimento.
A rendere il tutto ancora più confuso sono intervenute anche due pronunce del Consiglio di Stato, in sede di attività consultiva, che hanno affermato, in tempi diversi, l’obbligo di votazione (sez. II n. 1356/2000) e l’obbligo di motivazione (sez. II n. 29/2001).
Sulla base del primo parere è stato anche accolto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (avv. Daniela Arciprete del foro di Treviso) con relativo annullamento della delibera del collegio dei docenti. Quanto al secondo parere, al momento, il provvedimento non è ancora stato emesso, ma, in tutta probabilità, si andrà ad un altro annullamento. Peraltro, sulla base di presupposti giuridici diametralmente opposti.
Dunque un istituto, la funzione-obiettivo, che poggia su di un impianto giuridico irrazionale e che andrebbe azzerato e totalmente riscritto, se è vero come è vero che persino il massimo organo consultivo dello Stato evidenzia più di qualche difficoltà, in sede di emanazione dei provvedimenti interpretativi necessari alla formazione dei provvedimenti degli organi decisionali amministrativi.
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