Una docente ci pone questa domanda: “È corretto che le funzioni strumentali vengano scelte dalla dirigente scolastica, che oltre ad identificarle ne determina il compenso sulla base della complessità della funzione?”. Possiamo rispondere che l’identificazione delle funzioni strumentali spetta contrattualmente al Collegio dei docenti, che dispone una specifica delibera, mentre per i compensi si decide tutto tramite contrattazione integrativa di Istituto.
La normativa vigente delle funzioni strumentali resta a tutti gli effetti l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009. Il CCNL scuola 2016-2018 e quello 2019-2021 non hanno modificato la normativa sulle funzioni strumentali. Nel richiamato art.33 del CCNL scuola 2006-2009, al comma 1, è scritto: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI”.
Passando alla lettura del comma 2 del suddetto art.33 viene specificato che tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.
Pare assolutamente chiaro che il termine “identificare”, utilizzato per l’individuazione delle funzioni strumentali sulla base di specifici criteri deliberati dal Collegio dei docenti, stabilisce che sia lo stesso Collegio a scegliersi, attraverso un voto “segreto” effettuato ai sensi del comma 4, art.37 del d.lgs. 297/94, i docenti che svolgeranno il ruolo di funzione strumentale. In alcun modo l’identificazione delle funzioni strumentali è una procedura che spetta al dirigente scolastico. Al dirigente scolastico spetta invece la nomina delle funzioni strumentali scelte in sede di Collegio dei docenti con votazione segreta nel caso le candidature fossero più di una per ogni area.
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