Ulteriore nota esplicativa da parte del Miur sulle graduatorie ad esaurimento. Facendo seguito alla nota n. 4133 del 28 aprile, si chiarisce con la nota n. 4187 che il punto 4 della nota è il seguente: “Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso”relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento”.
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