Illegittimo appare, dunque, il decreto ministeriale 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui, all’art. 1, comma 11, stabilisce che il personale docente che si avvale della facoltà di indicare, nell’istanza di iscrizione (ovvero permanenza, conferma, aggiornamento) delle graduatorie provinciali permanenti, ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011, viene collocamento in quelle graduatorie in posizione subordinata (“in coda”) al personale incluso in III fascia.
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 2258 del 3 giugno 2011, sottolinea che “la questione in esame è stata da tempo portata all’attenzione della giustizia amministrativa. In più occasioni i Tribunali amministrativi regionali sono stati chiamati a valutare la legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione posto in essere sulla base dell’art. 1, comma 605, lett.c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007): si tratta di controversie promosse da docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento e che si erano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali. Essi sono stati collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, in applicazione della disciplina prevista dal decreto ministeriale 8 aprile 2009 n. 42, e sostengono l’illegittimità di tale disciplina regolamentare”
Conclude ribadendo la validità della sentenza della Corte costituzionale n.9 febbraio 2011 n. 41: “La corte ha ribadito la piena validità del principio secondo il quale i suddetti
trasferimenti devono sempre avvenire con il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata dal docente nella graduatoria di provenienza e con l’inserimento a pettine nella nuova graduatoria di recepimento e giammai in coda”.
Ma contro il pettine incombe il bonus previsto dal senatore Pittoni, che intende parare il colpo ai possibili trasferimenti dal Sud verso le regioni del Nord.
Pettine contro bonus di permanenza: chi vincerà?