Il dottorato di ricerca deve essere equiparato all’abilitazione per l’insegnamento e pertanto costituisce requisito per entrare in GaE. Lo afferma il Consiglio di Stato, che quindi continua a dare ragione ai dottori di ricerca.
Il Consiglio di Stato, come riporta un comunicato dei legali Santi Delia e Michele Bonetti che hanno proposto l’appello, pur consapevole di una giurisprudenza non ancora pacifica sul tema “rammentate le pronunce cautelari della Sezione sulla questione della possibile equipollenza tra dottorato di ricerca e abilitazione (nel senso della non manifesta infondatezza della questione, e per l’accoglimento delle istanze cautelari, Cons. Stato, sez. VI, ordinanze nn. 4904/2016, 5450/2016, 1593/2017, 1594/2017, 1937/2017; nel senso invece della non equipollenza, e della diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca, con conseguente rigetto delle istanze cautelari, Cons. Stato, sez. VI, ordinanze nn. 5144, 5145, 5153 e 5163 del 2017)“, ha preferito dar seguito alla prima, ordinando, nelle more del merito, l’ammissione in GAE dei ricorrenti.
Di conseguenza, andando contro la pronuncia del Tar, i giudici hanno ordinato l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei primi docenti con dottorato di ricerca e servizio nella scuola pubblica, espressamente motivando sui propri precedenti “concernenti equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione, che hanno disposto l’ammissione richiesta dagli interessati”.
In realtà, come si ricorderà, non si tratta della prima pronuncia del Consiglio di Stato favorevole ai dottori di ricerca: lo scorso 27 ottobre gli stessi giudici del Consiglio di stato hanno dichiarato illegittima l’esclusione in seconda fascia delle graduatorie di istituto. Anche in quell’occasione, i giudici del Consiglio di Stato ribaltarono la tesi dei colleghi del Tar Lazio, che invece si erano espressi positivamente su altre categorie di non abilitati (gli ITP su tutti), riportando quindi l’attenzione su un tema molto dibattuto che coinvolgerebbe moltissimi dottori di ricerca.
I legali Delia e Bonetti riportano pure una nota del 12 dicembre 2017, in cui il Presidente della Commissione per le Petizioni, Cecilia Wilkstrom, ha comunicato che la “nostra Petizione è stata dichiarata ricevibile e che, proprio per aver superato quest’esame (che è largamente il più ostico ed all’esito del quale vengono rigettate oltre il 90% delle petizioni) è stata ora passata all’esame della Commissione parlamentare competente che è quella per il mercato interno e la protezione dei consumatori”.
Ricordiamo che esiste un problema relativo alla normativa italiana con quella europea: infatti, secondo la normativa italiana, il dottorato di ricerca è un “titolo valutabile soltanto in ambito accademico”, quindi escluso dalle procedure concorsuali che prevedono l’abilitazione all’insegnamento. Lo stesso, però, nell’ambito della valutazione dei titoli, possiede sempre un punteggio alto.
Tuttavia, pur essendo il dottorato di ricerca o PhD, il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e in Europa, in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca è già abilitante all’insegnamento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
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