L’8 febbraio è stata emessa una sentenza interessante dal Tribunale del Lavoro di Milano che ha stabilito l’inserimento a pieno titolo di una docente abilitata TFA nelle graduatorie ad esaurimento. Considerando che il foro milanese è storicamente fra i più influenti italiani, tale provvedimento potrebbe avere ripercussioni in futuro.
La sentenza si basa sul ricorso presentato da una docente in possesso dell’abilitazione TFA ordinario, che non si è mai iscritta ad altri corsi e non si è mai inserita nelle GaE.
Si tratta di un ricorso ordinario, non d’urgenza, quindi l’inserimento è a pieno titolo e non cautelare. Aspetto, quest’ultimo, non secondario, proprio perchè si tratta di una sentenza “definitiva del grado”.
Inoltre, come sottolinea il legale Sirio Solidoro che ha seguito la vicenda, l’aspetto più importante consiste nel fatto che la docente inserita nelle GAE non era né congelata e neppure depennata, ma soltanto abilitata con il TFA ordinario.
Non si tratta della prima sentenza assoluta: infatti, prima del Tribunale di Milano si erano espressi favorevolmente in merito all’inserimento in GaE dei docenti con TFA i Tribunali di Pordenone, Latina, Isernia e Teramo. Sentenze che andrebbero a rafforzare l’importanza quella milanese, il cui peso è stato già sottolineato in precedenza.
Le motivazioni presenti sul testo della sentenza appaiono piuttosto chiare, ma è bene evidenziare che non deve esserci nessuna differenza, ai fini dell’inserimento nelle GAE, tra docenti possessori dello stesso titolo TFA, senza che rilevi a tale fine la preventiva iscrizione in altri corsi o graduatorie: “il titolo veniva conseguito dal singolo docente, si legge sul testo della sentenza, nel medesimo periodo ed entro lo stesso periodo di aggiornamento delle graduatorie in esame senza inserimento di precedente domanda di inserimento nelle medesime graduatorie con riserva; che una diversa interpretazione sarebbe pertanto contraria con il precetto contenuto nell’art. 3 Cost in quanto relativa a docenti in possesso di titoli di abilitazione aventi lo stesso valore giuridico e conseguiti nel medesimo periodo. Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta l’accoglimento del ricorso…Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE della provincia di Milano condanna Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per quanto di loro competenza, al compimento di ogni connesso adempimento” .
La questione dell’inserimento in GaE quindi si arricchisce di un altro tassello che da un lato aumenta la confusione sull’inserimento o meno dei docenti, ma dall’altro offre una vivida interpretazione sul diritto ad essere inseriti in graduatoria se in possesso dell’abilitazione TFA.
Purtroppo, non si riesce ad uscire dal labirinto delle sentenze e delle aule dei tribunali, con i giudici che ormai si sono abituati ad esprimersi sul tema con troppa frequenza.
A proposito di graduatorie ad esaurimento, ricordiamo che entro marzo è atteso il parere dell’Avvocatura di Stato chiamato a risolvere il caso dei diplomati magistrale, esclusi appunto dalle GaE dall’ultima sentenza del Consiglio di Stato.
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