La vicenda legata agli ITP continua a tenere banco, con le varie sentenze che ancora non hanno portato ad una direzione univoca in merito al titolo abilitante degli insegnanti tecnico pratici. Adesso arriva una sentenza del Tribunale del Lavoro di Pordenone, che riconosce il titolo abilitante di questa categoria di lavoratori della scuola e di conseguenza il diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento.
Come riporta la sentenza segnalata dall’avvocato Solidoro, “la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP)… ricomprende tutti quei docenti che sono muniti di competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidati specifici incarichi di docenza normalmente espletati con attività didattiche che si svolgono prevalentemente nei laboratori. L’accesso all’insegnamento per tali materie ha richiesto unicamente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore”.
Il legale sottolinea il fatto che il docente ITP in questione potrà partecipare al prossimo ed imminente piano delle assunzioni a seguito del proprio inserimento nelle GAE. Ne deriva, di conseguenza, che la vicenda dei docenti ITP ai fini dell’inserimento nelle GAE, è ancora aperta e tale sentenza potrà costituire un importante precedente.
Inoltre è bene ricordare che gli insegnanti ITP sono docenti per i quali non sono mai stati indetti con cadenza annuale i corsi di abilitazione ordinari. Per questo molti Tribunali hanno negli ultimi anni dato ragione agli ITP, proprio perchè l’abilitazione in questo caso non è dipesa da loro.
Ma la giustizia sta decidendo anche sull’inserimento degli ITP in seconda fascia d’istituto. A titolo di esempio, il giudice del Lavoro di Lagonegro ha sancito la forza abilitante del titolo conseguito dal docente ITP, che era entrato nei ruoli scolastici nell’anno 2001 tramite il cosiddetto doppio canale, sulla classe C270 Laboratorio di Elettrotecnica, anche se il medesimo risultava inserito nelle graduatorie anche sulla classe C290 Laboratorio di Fisica. Rientrante tra i titoli acquisiti di cui alla tabella C del DM 39/98.
Di conseguenza, il docente potrà svolgere le docenze sulle ore residue sulla classe di concorso C290 Laboratorio di Fisica.
Inoltre, il Tribunale del Lavoro, come riporta il legale Angelo Tuozzo, dopo aver ripercorso gli ultimi provvedimenti giurisprudenziali della giustizia ammnistrativa, ha concluso “che le pronunce conformi.. sopra richiamate ai sensi dell’art. 118 disp att. C.p.c., impongono, la disapplicazione degli atti (di cui viene in rilievo incidenter tantum l’illegittimità) adottati dalla PA per negare al ricorrente il diritto all’insegnamento sulla classe di concorso C290, per 5 ore residue…, in quanto il ricorrente risulta in possesso di titolo avente valore abilitante all’insegnamento sulla classe C/290”.
Ricordiamo che gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare al prossimo concorso docenti per non abilitati. Per farlo, non hanno necessità di acquisire i 24 CFU.
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