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GaE, dentro un dottore di ricerca. Il Miur ci ripensa?

Il dottorato di ricerca potrebbe diventare titolo abilitante per l’insegnamento a scuola. Stanno infatti aumentando le sentenze dei giudici del Lavoro che inseriscono nelle Graduatorie ad esaurimento dei candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca.

La Conciliazione al Tribunale di Pordenone

A tal proposito, si segnala una Conciliazione davanti al Tribunale del lavoro di Pordenone dello scorso 12 aprile 2018, che ha sancito l’inserimento in GaE di una ricorrente in possesso del dottorato di ricerca.

Come riporta il legale Sirio Solidoro, il MIUR ha proposto di risolvere la questione in via conciliativa ed ha immesso la ricorrente nelle GAE. Il legale ricorda che non sempre il MIUR decide di “conciliare” con i ricorrenti, pertanto la questione è senz’altro di rilievo e rappresenta l’ennesima conferma di una possibile nuova strada per il titolo. La ricorrente è stata infatti inserita a pieno titolo nelle GaE e potrà partecipare al prossimo piano di immissioni in ruolo.

Anche il Consiglio di Stato dà ragione ai dottori di ricerca

Ricordiamo che sul tema, anche se non in maniera definitiva, si è espresso anche il Consiglio di Stato, che ha riconosciuto il dottorato di ricerca come titolo che può essere equiparato all’abilitazione per l’insegnamento e pertanto costituisce requisito per entrare in GaE.
Andando contro la pronuncia del Tar, i giudici del Consiglio di Stato hanno ordinato l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei primi docenti con dottorato di ricerca e servizio nella scuola pubblica, espressamente motivando sui propri precedenti “concernenti equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione, che hanno disposto l’ammissione richiesta dagli interessati”.

In realtà, come si ricorderà, non si tratta della prima pronuncia del Consiglio di Stato favorevole ai dottori di ricerca: lo scorso 27 ottobre 2017 gli stessi giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato illegittima l’esclusione in seconda fascia delle graduatorie di istituto. Anche in quell’occasione, fu ribaltata la tesi dei colleghi del Tar Lazio, che invece si erano espressi positivamente su altre categorie di non abilitati (gli ITP su tutti), riportando quindi l’attenzione su un tema molto dibattuto che coinvolgerebbe moltissimi dottori di ricerca.

Problema di normativa

Ricordiamo che esiste un problema relativo alla normativa italiana con quella europea: infatti, secondo la normativa italiana, il dottorato di ricerca è un “titolo valutabile soltanto in ambito accademico”, quindi escluso dalle procedure concorsuali che prevedono l’abilitazione all’insegnamento. Lo stesso, però, nell’ambito della valutazione dei titoli, possiede sempre un punteggio alto.
Tuttavia, pur essendo il dottorato di ricerca o PhD, il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e in Europa, in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca è già abilitante all’insegnamento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

L’appello dei dottori di ricerca

Abbiamo scritto in merito all’appello del Comitato Valorizzazione Dottorato di Ricerca nella Scuola Secondaria, la cui proposta è che venga adottata una procedura di reclutamento dedicato e specifico per chi è in possesso di un Dottorato di Ricerca “senza regali o sanatorie”.

Anche L’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani), appoggia il comitato, anche se già, l’associazione di dottori di ricerca nata nel 1996 ha interloquito con i funzionari Miur e avanzato alcune proposte, in merito soprattutto alle procedure concorsuali per la scuola secondaria.

La proposta dell’ADI è quella di valorizzare il percorso FIT per i dottori di ricerca. Nello specifico, l’associazione vuole:

– Istituzione di un percorso FIT semplificato per i dottori di ricerca, di due anni invece che tre.

– Istituzione di tabelle di conversione tra dottorati e classi di concorso.

– Esonero dalla prima prova scritta di carattere disciplinare per l’accesso al FIT (previa definizione delle corrispondenze fra settori di dottorato e settori concorsuali).

– Attribuzione di un punteggio significativo al dottorato di ricerca nel concorso per l’accesso al FIT.

– Valutazione della didattica universitaria certificata in fase concorsuale.

– Compatibilità tra FIT, attività di ricerca e attività didattica.

– Possibilità di congelare il FIT per motivi di ricerca e per la frequenza ai corsi di dottorato, secondo le modalità previste dal D.Lgs 59/2017(articolo 8 comma 5 lettera c).

– Contrattualizzazione dei vincitori di concorso FIT

Fabrizio De Angelis

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