Altra pronuncia giudiziaria che conferma l’illegittima esclusione dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) in caso di mancato aggiornamento. Stavolta la sentenza è arrivata dalla Corte d’Appello di Bari, come segnala il sindacato Fenalca che ha seguito la vicenda.
Un’insegnante della provincia di Foggia omette di presentare
domanda di permanenza/aggiornamento delle GAE entro il termine fissato dal decreto ministeriale del 2014 e l’USR per la Puglia, Ambito territoriale di Foggia, ne dispone la cancellazione.
A quel punto la docente precaria, ha presentato ricorso al Tribunale di Foggia. Il giudice del lavoro foggiano però,
rigetta il ricorso, ritenendo valida l’azione dell’Ufficio scolastico, in quanto l’interessata non ha presentato presentato, nei termini prefissati, né domanda di permanenza e/o aggiornamento, né tanto meno domanda per esservi reinserita.
L’insegnante allora decide di ricorrere in appello al Tribunale di Bari che, lo scorso 29 giugno accerta e dichiara il diritto della docente di scuola dell’Infanzia ad essere reinserita nella Gae con lo stesso punteggio maturato all’atto della cancellazione.
Si tratta di una delle prime sentenze di merito in Italia che accertano e dichiarano che nelle GAE, possono essere reinseriti coloro i quali erano stati già cancellati.
Pertanto, in base all’orientamento del giudice in questione, riportato dal sindacato Fenalca, la cancellazione può essere disposta, ma questa non può ritenersi definitiva, in quanto la chiusura delle GaE è valida per i nuovi inserimenti, mentre per chi volesse essere reinserito in seguito al mancato aggiornamento, la richiesta risulta più che valida.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con sentenza n.28258, del 27.11.17, prendendo come faro l’interpretazione della legge 296/2006, da un lato prevede l’esclusione dalla graduatoria in caso di mancato aggiornamento, perché indicherebbe la mancanza di volontà nel permanere in graduatoria, dall’altro però deve ritenersi che il docente che già figura nelle GaE non sia tenuto obbligatoriamente a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria stessa.
Ad ogni modo, la direzione dei giudici sul tema appare piuttosto univoca: la sentenza di Bari, infatti, si accoda alle altre emanate recentemente da altri Tribunali, che stanno accogliendo i ricorsi in quanto si ritengono ancora vigenti le previsioni normative della legge 143/2004, che consentono al docente che non ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria di poter essere reinserito, previa presentazione di domanda di inclusione.
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