Sulla questione del depennamento dalle graduatorie ad esaurimento spesso arrivano in redazione diverse lamentele di docenti depennati che non hanno presentato l’aggiornamento in tempo utile, ma che non possono reinserirsi al successivo, in seguito ad una cancellazione definitiva da parte del Miur.
Sul tema sono intervenuti sia i giudici del Lavoro di Latina, con sentenza n. 472/2017 del 12/09/2017, che i colleghi di Roma, che ribadiscono lo stesso principio di illegittimità con la sentenza n. 7622/2017 del 22/09/2017.
Il Giudice del Lavoro di Latina, riporta il sito dirittoscolastico.it, in seguito ad un ricorso di una docente cancellata definitivamente dalle GaE, ha ritenuto errata la condotta del Ministero dell’Istruzione che, in attuazione degli art. 1 D.M. 42/2009 ed art. 1 D.M. 44/2011, ponendosi in evidente contrasto con la normativa di rango primario di cui all’art. 1, co. 1–bis d.l. n. 97/2004 (conv. in l. n. 143/2004).
Infatti, la permanenza dei docenti nelle GaE, avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Miur. Alla scadenza di tale termine, la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per i soli anni scolastici successivi, senza alcun carattere di definitività.
Pertanto, la domanda di reinserimento in graduatoria non può essere osteggiata, proprio per il carattere di non definitività di cui sopra.
I giudici si sono appellati infatti all’art. 1, co. 1-bis d.l. n. 97 cit. che quindi non prevede l’abolizione definitiva della domanda di reinserimento – neppure implicitamente – come recita l’art. 1, co. 605 l. n. 296/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie ad esaurimento: da un lato, la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e, dall’altro, la disposizione speciale che consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse già maturato il diritto ad esservi inserito e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di permanenza/aggiornamento.
Tribunale Di Latina Sentenza N. 472 2017 Del 12.09.17
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