GaE e concorso riservato, la vicenda di Milano

Molta preoccupazione sta destando in moltissimi docenti che, in virtù delle Ordinanze del TAR e del Consiglio di stato, che danno loro ragione dell’inserimento provvisorio  in GaE in attesa della pronuncia definitiva del Consiglio di Stato che deve decidere del destino delle GaE provvisorie, ( forse il 15/11?)preoccupazione che sfocia in paura di accettare il ruolo dalle GaE provvisorie e , quindi, rinunciarci.

Questo a motivo del fatto che così questi docenti, accettando il ruolo GaE,  perderebbero il diritto a partecipare al concorso transitorio o riservato, dico io, perché il D. L.vo 59/17 , preclude il transitorio a coloro i quali sono già di ruolo.

Questa posizione giuridica di ruolo se acquisita colle GaE provvisorie , potrebbe, forse, precludere la partecipazione al concorso transitorio, per cui se dopo aver accettato il ruolo dalle GaE provvisorie , viene bandito il concorso transitorio, chi si trova in quella posizione non viene ammesso al concorso e se poi il Consiglio di Stato si dovesse pronunciare negativamente, quei docenti perderebbero sia il ruolo che la possibilità di partecipare al concorso transitorio, come dire buggerati  due volte.

A Milano l’USR, ha prima  cancellato le GaE per effetto del fatto che i ricorsi erano stati cancellati dal ruolo e interpretando, erroneamente, che la cancellazione dal Registro Generale significasse cancellazione della causa , ma non è così, come dicevo, ha cancellato dalle GaE  tutti i ricorrenti alle varie ordinanze del TAR e c’è voluto una nota dell’Avvocatura dello Stato del 1/8/2017, che sottolineava come la cancellazione dal Ruolo del R.G. non voleva dire cancellazione della causa, che quindi dovrà svolgersi , a tempi non certi, regolarmente.

Così l’USR ha provveduto con un’altra nota la n. 15882 del 7/9/2017, a reinserire nelle GaE  provvisorie tutti i docenti dei ricorsi al TAR.  Ed era quello che lo scrivente sommessamente ha cercato di far capire agli uffici milanesi preposti all’uopo.

Ma così facendo si sta diffondendo la paura  di cui parlavo sopra e tali docenti non accetteranno il ruolo  dalle GaE provvisorie , rifugiandosi nella più sicura procedura del concorso transitorio. Che farà loro allungare i tempi di un anno.E qui nasce la domanda : ma è proprio così : chi accetta il ruolo o t.i. dalle GaE provvisorie perde la possibilità di partecipare al transitorio, come ormai viene chiamato questo prossimo concorso riservato agli abilitati? Analizziamo la questione giuridica. L’art. 17 del d. lvo 59/17, comma 3, ultima frase ( non si può dire capoverso, perché mancano i punti e a capo per riconoscere un capoverso dall’altro) dice:

“Al fine  di  superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti  a  termine,  per  la partecipazione alla presente  procedura  straordinaria  e’  richiesto l’ulteriore requisito di non  essere  titolari  di  un  contratto  di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. “

Il sottolineato è mio. Il legislatore si è preoccupato giustamente che chi è di ruolo o a t.i. non partecipi , magari per un’altra regione, come sotterfugio di un trasferimento mascherato e così facendo danneggi chi il ruolo non l’ha ancora. Quindi, si impedisce a quelli di ruolo di partecipare. Bene. Ma chi dovesse accettare il t.i. dalle Ga E provvisorie non può essere considerato a t.i. o di ruolo definitivo, sì, perché il ruolo può essere in prova o provvisorio e definitivo. Chi firma  il contratto per la prima volta, entra in ruolo in prova e finito l’anno di prova , superato il quale, passa al ruolo definitivo. Ergo, coloro i quali dovessero accettare il ruolo dalle GaE provvisorie sarebbero doppiamente in prova e provvisoria e non di ruolo a regime definitivo e poiché la legge, art. 17,c.3, dice che non bisogna essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quei docenti delle GaE provvisorie non sono titolari di un contratto a t.i., per cui hanno diritto, altresì, di partecipare al concorso transitorio. A mio parere non c’è nessun timore, ma qui occorrerebbe un chiarimento ministeriale deciso e opportuno a dirimere la questione, perché altrimenti non serve a nulla reinserire i ricorrenti nelle GaE e poi rifiutare la nomina per la paura di non partecipare al concorso riservato.
Il Ministero dovrebbe dire che se non interviene il Consiglio di Stato a fugare ogni perplessità circa l’ammissione definitiva , pleno iure, di tutti i ricorrenti alle GaE o il  respingimento delle loro richieste ovvero i ricorsi, la partecipazione al riservato è consentita. Tutta la differenza sta nel fatto che accettare il ruolo provvisorio adesso, significa finire la trafila amministrativa giuridica entro giugno 2018. Partecipare al riservato significa finire il tutto entro il 2019, perché si entra in ruolo in prova a settembre 2018 e si finisce a giugno 2019. Il consiglio di Stato che si riunirà il 15/11, prenderà decisione anche su l’inserimento dei ricorrenti  docenti del secondario,  abilitati, in GaE definitive? Speriamo di sì E così di dissiperebbero tutti i dubbi. A Dio piacendo e agli uomini disponendo.  E comunque andrà a finire, la Pubblica istruzione è sempre nel marasma , mai cose semplici e lineari. 

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