Completata la fase delle assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo l’amministrazione procede all’immissione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi del 2016 e del 2018 per proseguire, ove le suddette graduatorie fossero esaurite, con i docenti regolarmente iscritti nelle GAE e nelle GPS.
La normativa ha previsto, esclusivamente per i docenti di sostegno inseriti in prima fascia GPS, di poter usufruire della “mini Call veloce” al fine dell’immissione in ruolo in una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.
Fra la fine di agosto e i primi di settembre, gli UST, procedono al conferimento degli incarichi a tempo determinato sui posti disponibili e vacanti ai docenti inseriti in GAE e in prima fascia GPS in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.
Per quanto riguarda la scuola primaria, i posti comuni, sostegno e di educazione motoria della scuola primaria ed eventuali spezzoni o posti part-time che residuano dopo le immissioni in ruolo sono attribuiti con incarico a tempo determinato con l’aggiunta di un’ora di programmazione fino a 11 ore d’insegnamento e due ore fino a 22 ore d’insegnamento.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado per gli spezzoni fino a sei ore è il dirigente scolastico che provvede alla sua assegnazione secondo il seguente ordine:
• Prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
• Successivamente ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi fino a un massimo di 24 ore;
• In subordine, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.
Gli UST provvedono alla stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
• supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre;
• supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, non vacanti ma di fatto disponibili fino al termine dell’anno scolastico.
Per le supplenze sui posti che dovessero risultare vacanti per un breve periodo di tempo (malattia del titolare, o altro) sono utilizzati le graduatorie d’istituto costituite dai docenti che hanno prodotto domanda e scelto le 20 sedi all’atto dell’iscrizione o aggiornamento delle GAE e delle GPS.
Gli incarichi a tempo determinato per i docenti individuati dall’UST, sono perfezionati con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino:
al 31 agosto per le supplenze annuali, fino al 30 giugno termine delle attività didattiche.
Gli UST, a seguito delle domande delle 150 preferenze, inviate entro lo scorso 7 agosto, utilizzano un algoritmo ministeriale che procede assegnando gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso l’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. Qualora in quella determinata fase di nomine non dovesse risultare alcun posto disponibile tra quelli richiesti, l’algoritmo procede al candidato successivo.
Fermo restante che l’assegnazione dell’incarico, sulla base delle preferenze espresse nella domanda, comporta l’accettazione della stessa. Gli UST provvedono a pubblicare all’albo on line i risultati dell’individuazione sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
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