L’O. M.112 del 2022, nel regolamentare l’istituto delle supplenze ha previsto delle sanzioni per i docenti che non accettano la supplenza o che vi rinunciano.
Quando si può abbandonare la supplenza
Il docente cui è stata conferita una supplenza breve da parte del dirigente scolastico può abbandonare, la supplenza breve soltanto ed esclusivamente per un incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto, senza incorrere in alcuna sanzione.
Procedura per le supplenze brevi
Per la copertura delle supplenze brevi nelle singole istituzioni scolastiche provvede il Dirigente Scolastico attraverso la procedura informatica, dopo aver verificato la graduatoria e accertato i docenti in servizio con orario intero, con orario ridotto o depennati causa rinuncia, interpella i docenti disponibili.
Acquisizione disponibilità
Individuato il destinatario della supplenza e acquisita la disponibilità e la formale accettazione, assegna il termine massimo per la presa di servizio di:
- 24 ore, se la supplenza è pari o superiore a trenta giorni
- 12 ore, se la supplenza è inferiore a 30 giorni
Entro l’orario indicato, il docente dovrà assumere servizio, pena la cancellazione per un anno dalla graduatoria.
Rinunce
Oltre alla rinuncia all’assegnazione della supplenza espressa dal candidato sono considerate rinunce:
- l’accettazione della supplenza seguita dalla mancata assunzione in servizio;
- l’accettazione della supplenza seguita dalla presa di servizio e quindi dall’abbandono del servizio stesso;
- la non risposta all’interpello.