Interessante la sentenza del Tribunale di Messina del 5 luglio 2018, che interviene in merito al punteggio da valutare del servizio militare ai fini delle graduatorie ad esaurimento.
Il giudice del Lavoro messinese ritiene infatti che il Decreto Ministeriale secondo cui “il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, va disapplicato.
La vicenda
I fatti riguardano un aspirante docente che, come riportano i legali Delia e Bonetti, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, ha prestato per un anno il servizio militare.
Bisogna precisare che il servizio militare è stato prestato dal ricorrente in seguito al conseguimento del titolo idoneo all’insegnamento e dunque in potenziale nomina.
Di conseguenza, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie 2014/2017, il docente chiedeva di riconoscere la valutazione come servizio di insegnamento del servizio militare.
Riconoscimento che non è però avvenuto, dato che l’Ufficio scolastico competente, applicando Decreto Ministeriale, ha negato il punteggio relativo, penalizzando il docente che non ha potuto riconoscere ben 12 punti, fondamentali per l’immissione in ruolo e il conferimento di supplenze annuali.
La sentenza
L’Ufficio scolastico non ha sbagliato, perchè ha semplicemente applicato il decreto. E’ proprio questo che non va bene, nella parte in cui stabilisce che “il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.
Si tratta, infatti, a parere del Tribunale, di una disposizione illegittima poiché in contrasto con un’altra norma, la legge n. 297 del 1994 in cui viene stabilito che “è valido a tutti gli effetti il servizio militare e il servizio civile anche se non prestato in costanza di nomina”.
“La normativa richiamata non prevede, si legge sulla sentenza, infatti, alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e comunque si inserisce in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio ( qual’era quello antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004) potesse pregiudicare l’attività lavorativa del docente necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva e ciò almeno per le ipotesi in cui l’interessato avesse già co seguito il titolo di studio necessario per l’insegnamento”.
Pertanto, il Tribunale “condanna per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra“.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA