Arriva un’altra sentenza che conferma il diritto a non essere depennati dalla Graduatoria ad esaurimento in caso di mancato aggiornamento. Stavolta la pronuncia è della Corte d’Appello di Lecce.
Come riferisce lo studio legale Milone, una docente di scuola primaria aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi, un’ordinanza cautelare ex art 700 cpc del 16.08.2015, che prevedeva il reinserimento dell’insegnante nelle GaE, a seguito del mancato aggiornamento da parte dell’interessata.
Di contro, il Miur proponeva appello avverso la predetta ordinanza chiedendone la riforma nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva declinato la giurisdizione al giudice amministrativo e, comunque, il rigetto della domanda nel merito.
I legali della docente hanno replicato l’inammissibilità dell’appello nonché la conferma del provvedimento impugnato anche alla luce della recente set. n.28258, 27.11.17, della Corte di Cassazione.
Di conseguenza, la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato la domanda proposta dal Miur, andando a confermare integralmente il provvedimento impugnato con condanna alle spese per l’amministrazione resistente. Pertanto, la maestra ricorrente sarà inserita nelle graduatorie ad esaurimento 2014/2017 e manterrà il punteggio maturato prima della cancellazione.
La direzione giudiziaria sul tema appare piuttosto univoca: la sentenza di Lecce infatti si accoda alle altre emanate recentemente da altri Tribunali: i giudici stanno accogliendo i ricorsi in quanto si ritengono ancora vigenti le previsioni normative della legge 143/2004, che consentono al docente che non ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria di poter essere reinserito al successivo aggiornamento, previa presentazione di domanda di inclusione.
Anche in questa sentenza viene seguito, come accennato in precedenza, la sentenza della Cassazione del 27.11.17.
La Corte di Cassazione, e di conseguenza i giudici, prendono come faro l’interpretazione della legge 296/2006, che da un lato prevede l’esclusione dalla graduatoria in caso di mancato aggiornamento, perché indicherebbe la mancanza di volontà nel permanere in graduatoria, dall’altro però deve ritenersi che il docente che già figura nelle GaE non sia tenuto obbligatoriamente a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria stessa.
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