Anche se non si presenta l’aggiornamento, l’insegnante non può essere depennato dalle graduatoria ad esaurimento. E’ l’ennesima sentenza di un Tribunale del Lavoro che sancisce un diritto dei precari presenti nelle GaE.
Ad esprimersi in tal senso, stavolta, è la Corte d’Appello del Tribunale di Salerno, che ha definitivamente riconosciuto il diritto di un docente depennato al reinserimento in graduatoria ad esaurimento.
All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie GAE, riferisce il legale Angelo Tuozzo, l’insegnante non ha presentato domanda e pertanto l’Ufficio Scolastico aveva provveduto ai sensi del d.m. del 2009 e del d.m. del 2014 alla sua cancellazione.
Tuttavia, i Giudici del Collegio hanno rilevato che l’art. 1 comma 605 lett. C della legge 27/12/2006 n. 296, che ha disposto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non ha abrogato l’art. 1 comma 1 bis del DL 97/04 conv. Legge 143/04, che stabilisce che la mancata presentazione della domanda diretta alla permanenza nella relativa graduatoria comporta la cancellazione del docente dalla stessa per gli anni successivi, ma, tuttavia, il recupero mediante reinserimento (previsto dalla stessa norma) non è stato abolito in via definitiva.
La Corte dunque ha concluso per il legittimo reinserimento in GAE della docente.
Sul tema è già è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con la sentenza n.28258, del 27.11.17, prendendo come faro l’interpretazione della legge 296/2006, da un lato prevede l’esclusione dalla graduatoria in caso di mancato aggiornamento, perché indicherebbe la mancanza di volontà nel permanere in graduatoria, dall’altro però deve ritenersi che il docente che già figura nelle GaE non sia tenuto obbligatoriamente a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria stessa.
Stessa linea adottata anche dal Tar Lazio: con la Sentenza Breve 461 Del 2019, pubblicata il 14/01/2019, riportata anche da questa testata, il giudice amministrativo ha disposto il reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.
La Sentenza Breve 461 del TAR conferma il recente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui “non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017).
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