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GAE, scioglimento riserve e inserimento titoli di specializzazione: istanze da oggi fino al 4 luglio

Da oggi, 15 giugno, sono disponibili le funzioni telematiche per le GAE per la presentazione delle istanze di:

  • scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti – già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo di abilitazione – che conseguono l’abilitazione entro il termine del 30 giugno 2023;
  • presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la data del 4 luglio 2023, per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • iscrizione negli elenchi aggiuntivi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati degli aspiranti, già inclusi in graduatoria, che conseguono i rispettivi titoli di specializzazione entro il termine del 30 giugno 2023.

Come presentare l’istanza

Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/23 e 2023/24, esclusivamente in modalità telematica.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. A seguito dello svolgimento di dette operazioni preliminari, l’aspirante dovrà accedere al suddetto portale delle “Istanze on line” e compilare le istanze denominate:

  • Graduatorie ad Esaurimento – Domanda di inclusione a pieno titolo
  • Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente – Dichiarazione Titoli di Riserva
  • Graduatorie ad Esaurimento Personale docente – Inclusione negli elenchi aggiuntivi del Sostegno.

Il MIM con nota del 13 giugno ha fatto presente che i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione. Pertanto, qualora un aspirante risulti già iscritto a pieno titolo nelle GPS di I fascia nella medesima provincia di iscrizione in GAE e intenda sciogliere la riserva in GAE o iscriversi negli elenchi del sostegno, potrà procedere con l’invio dell’istanza, ma verrà cancellato dal medesimo insegnamento presente nelle GPS.

LA NOTA

Redazione

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