Il Garante della privacy ha inviato alla ministra Lucia Azzolina, per questo ultimo mese di lezioni online online, il suggerimento che è meglio utilizzare il registro elettronico che le altre piattaforme.
Nella lettera il Garante per la privacy, Antonello Soro, sottolinea che il registro elettronico «potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare una parte significativa dell’attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre, che oltretutto non sempre si limitano all’erogazione di servizi funzionali all’attività formativa».
Nel ribadire che l’Authority vigilerà sulla «legittimità del trattamento dei dati personali svolto mediante le varie piattaforme utilizzate per la didattica a distanza», il suggerimento fornito al ministero è quello di orientare in tal senso le scelte degli istituti scolastici «al fine di elevare le garanzie di riservatezza accordate in tale contesto».
Dopo aver ricordato che l’utilizzo del registro elettronico è «di notevole rilevanza per la gestione ordinaria dell’attività scolastica», il Garante evidenzia come lo diventi ancora di più «nel contesto emergenziale che stiamo vivendo. Il registro elettronico infatti costituisce un prezioso strumento di comunicazione tra i docenti e le famiglie, tanto più nel momento attuale, caratterizzato dalla sostituzione dell’attività didattica ‘in presenza’ con quella ‘a distanza’, che necessita, come tale, di una più stretta interazione tra insegnanti, studenti e loro genitori, alla quale il registro on-line è sicuramente funzionale».
«L’inclusione, nel registro, – spiega Soro – di un novero assai rilevante – in termini quantitativi e qualitativi – di dati personali, anche di minorenni, esige tuttavia l’adozione di tutte le cautele idonee a evitare o, quantomeno, minimizzare, i rischi di esfiltrazione, trattamento illecito, anche solo alterazione dei dati stessi».
Da qui l’auspicio a un «perfezionamento della disciplina di settore, adottando segnatamente il ‘Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie’, che avrebbe dovuto essere predisposto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, alla quale si deve l’introduzione di tali forme innovative di rendicontazione dell’attività didattica e di comunicazione tra scuole e famiglie. In assenza di direttive specifiche, gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni tecnologiche non sempre caratterizzate da garanzie adeguate in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente vulnerabili».
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