Lo ha stabilito il Garante per la privacy rispondendo a due richieste di chiarimenti: la prima di uno studente che dopo il cambio di sesso voleva ottenere il diploma di laurea con indicati solo i nuovi dati anagrafici, e la seconda dell’Università interessata che proponeva il rilascio di un secondo diploma con la nuova identità ritenendo, che l’ipotesi alternativa – con l’annotazione della motivazione della ristampa sul diploma di laurea – potesse ledere la riservatezza dello studente.
La soluzione prospettata dall’Università è stata accolta dal Garante ”perchè ritenuta idonea a tutelare adeguatamente la dignità della persona e il suo diritto a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale”. L’Autorità inoltre, ha prescritto a tutte le Università di ”adottare, nell’ambito della propria autonomia, accorgimenti e cautele, anche simili a quelli individuati nel caso esaminato, in modo da non rilasciare certificazioni o documentazione dalle quali possano desumersi il cambiamento di sesso e il nome originario dell’interessato”. ”Informazioni, queste ultime, – conclude il Garante – contenute in atti o documenti che l’Università è comunque obbligata a conservare a norma di legge. Il provvedimento del Garante è stato trasmesso al Miur e alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane affinchè valutino l’adozione di eventuali iniziative volte a orientare in modo corretto e omogeneo le procedure delle Università in casi analoghi”
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