Tra due-tre settimane riprendono le lezioni. E con esse si presume che riprenderanno anche le intimidazioni e aggressioni verso i docenti. Negli ultimi anni il trend è stato in continua crescita.
Circa 20 mesi fa, parlando ai microfoni della Tecnica della Scuola, l’allora sottosegretaria grillina Lucia Azzolina, poi diventata Ministra, aveva annunciato l’impegno di realizzare “un intervento concreto, con l’obiettivo di prevedere l’aggravante per chi aggredisce il personale scolastico, per cause connesse all’esercizio della sua funzione”.
Le proposte della Lega
In precedenza, più volte aveva espresso l’esigenza di aumentare la vigilanza presso le scuole l’allora ministro leghista Matteo Salvini.
Proprio dalla Lega, era partita una proposta di legge, a prima firma del deputato Rossano Sasso, perinasprire “fortemente le pene per chiunque usi violenze fisiche e verbali nei confronti degli insegnanti, durante l’esercizio delle proprie funzioni”.
Oggi Sasso, nella veste di sottosegretario all’Istruzione, è tornato a parlare di quel ddl: “Le aggressioni si sono moltiplicate tra l’indifferenza generale e una mia proposta di legge, sostenuta da tutti i colleghi della Lega, giace da oltre due anni nei cassetti della Camera per l’inerzia delle altre forze politiche. Cosa prevede? Inasprimento delle pene per chi aggredisce un insegnante, equiparando quest’ultimo a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e ulteriori aggravanti”.
Sempre il sottosegretario Rossano Sasso ha ricordato che di recente “un giudice di Varese ha condannato a sei mesi e mezzo di carcere un energumeno che aveva provocato un trauma cranico e una contusione dorsale a un insegnante di Storia dell’arte, ‘colpevole’ di avere definito insufficiente il rendimento del figlio dell’aggressore. Mi sembra il minimo, vista la gravità dell’episodio”.
L’episodio, ha concluso l’esponente del Carroccio, “è solo uno dei tanti, purtroppo, che accadono quotidianamente nel mondo della scuola e che fanno comprendere come la figura del docente, un tempo rispettata e considerata un punto di riferimento, sia stata svilita giorno dopo giorno con risultati aberranti”.
Una prima “stretta” già c’è stata
A ben vedere, tuttavia, una prima importante “stretta” verso questo genere di reati c’è già stata. E i docenti sono già equiparati come pubblici ufficiali.
Sempre due anni fa, infatti, con l decreto sicurezza bis si è deciso che le violenze prodotte verso gli insegnanti e tutto il personale in servizio nella scuola. La norma – dopo una richiesta di legge ad hoc – che “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.
Come già scritto dalla Tecnica della Scuola, atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.
Anche l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
Cosa deve fare un docente aggredito
Qualora subisse un’aggressione verbale o fisica, il docente deve informare, con una lettera scritta, il proprio dirigente scolastico, visto l’art. 2087 del Codice civile sulla responsabilità del Dirigente (obbligato ad adottare le necessarie misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti).
Ricordiamo che il docente aggredito deve chiedere allo stesso di prendere provvedimenti per garantire le condizioni di sicurezza in ambito lavorativo previste dalla legge e scongiurare il ripetersi di ulteriori aggressioni in grado di provocare danni morali, fisici e/o biologici nei propri confronti.
Se sono stati riportati traumi o ferite bisogna recarsi subito in pronto soccorso per le cure del caso e chiedere il rilascio del relativo certificato medico attestante la diagnosi e le circostanze che hanno causato la richiesta di cure mediche presso la struttura ospedaliera (la certificazione dovrà essere allegata alla successiva denuncia da presentare alla polizia giudiziaria o ai carabinieri).
Il dirigente scolastico, avvisato dal grave episodio accaduto in servizio, ha l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio (art. 331 del Codice penale). La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Cosa dice il Codice Penale
L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
Pubblico ufficiale
L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore (riferimenti: art. 357 Codice penale, legge n. 86/90, legge n. 181/92, sentenze Corte di Cassazione n. 229/1986 – n. 6685/1992 – n. 3004/1999 – n. 15367/2014)
Anche i docenti di scuola paritaria, nell’esercizio delle loro funzioni, sono “pubblici ufficiali”; così pure il coordinatore didattico e il gestore.
Pubblico servizio
Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima. Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali.