Il Tar di Milano interviene con una sentenza in merito alla refezione scolastica, concludendo che gli alunni i cui genitori non pagano la retta per il servizio mensa, non possono accedere al servizio.
Infatti, come riporta il sito Studio Cataldi, il Tar ha rigettato il ricorso contro il comune di Corsico responsabile della non ammissione al servizio mensa delle scuole comunali di figli dei genitori morosi, che non avevano versato il contributo per quel servizio.
Con una precedente delibera, l’amministrazione comunale di Corsico aveva infatti fatto sapere che le famiglie morose nei confronti del servizio mensa scolastica non avevano diritto per i propri figli alla mensa scolastica, ad eccezione dei casi “di comprovata e documentata condizione di gravità socio-economica della famiglia”. Il Comune, a supporto della delibera, ha presentato il mancato incasso di 1 milione e 227mila euro.
Il Tar di Milano, con la sentenza n. 556/2018 pubblicata il 27 febbraio scorso, ha dato ragione all’amministrazione comunale, considerando il ricorso inammissibile, prima di tutto perché depositato da soggetti, in questo caso cittadini del Comune, un’associazione e alcuni genitori (ma non quelli morosi), non titolati a farlo. Infatti, i ricorrenti non si trovano “in situazione di morosità nei confronti dell’Amministrazione” e manca loro la legittimazione per ricorrere nonostante la lamentata violazione del “diritto all’istruzione anche dei loro figli nella misura in cui non consumerebbero il pasto con i figli dei morosi”.
Secondariamente, il servizio di refezione non è obbligatorio da erogare, ovvero l’ente locale non ha alcun obbligo di istituire ed organizzare il servizio di mensa scolastica; nel caso in cui decida di farlo può stabilire “la misura percentuale finanziabile con risorse comunali e quella da coprire mediante contribuzione degli utenti”.
In modo più concreto, quello che fanno notare i giudici del Tar è che il servizio di refezione scolastica non rientra nel “diritto all’istruzione”, ma risulta solo “strumentale all’attività scolastica”, a domanda individuale e che ben potrebbe non essere istituito.
Quindi, se i genitori non pagano la retta e il Comune stabilisce l’esclusione degli alunni morosi, la situazione è legittima.
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