Fare il rappresentante di classe o di sezione è certamente un servizio sociale, che viene reso agli altri genitori, alla scuola, alla comunità in generale, ma è anche un’occasione personale per capire meglio la scuola. Il rappresentante di classe è il principale intermediario tra i genitori e gli organi collegiali della scuola.
L’istituto comprensivo Mazzi di Bergamo ha realizzato un vademecum con tante info utili.
Ecco alcuni stralci del documento pubblicato sul sito istituzionale della scuola.
Per il buon funzionamento della scuola sono presenti, per legge, vari organi collegiali; quelli operanti a livello di classe o di gruppo di classi sono composti dai docenti e dai rappresentanti dei genitori con le seguenti differenze in termini di denominazione e strutturazione:
Scuola dell’Infanzia: Consiglio di Sezione e Intersezione
• Docenti delle sezioni dello stesso plesso
• Un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione
Scuola Primaria: Consiglio di Classe e Interclasse
• Docenti di team, dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso
• Un rappresentante dei genitori per ciascuna classe interessata.
Scuola Secondaria di primo grado: Consiglio di classe
• Team dei docenti della classe
• Quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe interessata.
Il rappresentante di classe viene eletto una volta all’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno seguente).
Per legge, il consiglio di classe, interclasse e intersezione ha i seguenti compiti:
• Esaminare ed approvare la programmazione didattica elaborata dal team di docenti
• Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica
• Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione
• Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti
• Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo
• Esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai docenti
• Verificare, in media ogni due mesi, l’andamento complessivo dell’attività didattica in attuazione alla programmazione educativa d’Istituto.
Il rappresentante di classe o di sezione ha il diritto di:
• farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
• informare i genitori della propria classe mediante diffusione di relazioni, note, avvisi,ecc. previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico (oppure, nei plessi staccati, all’insegnante responsabile del plesso), circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte dalla direzione, dai docenti, dal Consiglio di Istituto;
• ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata;
• essere convocato alle riunioni in orari compatibili con gli impegni di lavoro;
• convocare l’assemblea della classe di cui è rappresentante qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se la stessa si svolge nei locali della Scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. La richiesta deve riportare chiaramente l’ordine del giorno e deve essere autorizzata in forma scritta.
• avere a disposizione dalla Scuola il locale per le assemblee di classe, purché le stesse si svolgano in orari compatibili con l’organizzazione scolastica;
• accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della Scuola (ad es. verbali delle riunioni degli organi collegiali, ecc. pagando il costo delle fotocopie) nel rispetto della normativa sui dati sensibili.
Il rappresentante di classe o di sezione NON ha il diritto di:
• occuparsi di casi singoli;
• trattare argomenti che sono di competenza degli altri organi collegiali della Scuola (per es. quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento);
• prendere iniziative che screditano la dignità della Scuola: qualunque situazione che possa configurarsi come un problema deve sempre essere discussa prima collegialmente.
Se si tratta di situazione ritenuta delicata o che riguarda singole persone deve sempre essere affrontata insieme al Dirigente Scolastico.
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;
• tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola;
• essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto;
• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della Scuola;
• farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente Scolastico, presso il Consiglio di Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori;
• promuovere iniziative per coinvolgere nella vita scolastica i Genitori che rappresenta;
• conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità;
• collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo.
Il rappresentante di classe NON ha il dovere di:
• farsi promotore di collette;
• gestire un fondo cassa della classe;
• comprare materiale necessario alla classe, alla scuola o alla didattica.
Tuttavia, in alcuni casi, accettare di sobbarcarsi alcune incombenze di questo genere può essere utile e può costituire una ulteriore occasione di collaborazione tra genitori e tra genitori e scuola.
Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, art. 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola
È utile sapere che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Un’interessante guida dalla Flc Cgil chiarisce sul ruolo e sulle funzioni del presidente, del coordinatore e del segretario nel consiglio di classe, con riferimenti delle norme vigenti che ne disciplinano il contesto di legge.
I Consigli di classe, lo ricordiamo, si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e didattica.
Del Consiglio fanno parte anche, a pieno titolo e con diritto di voto deliberativo, i docenti tecnico-pratici, madrelingua e di sostegno.
Nella scuola secondaria di I grado, ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Nella scuola secondaria superiore, invece, ne fanno parte tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente.
I consigli di classe programmano l’attività formativa in funzione degli specifici bisogni di ciascuna classe, scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli obiettivi, le metodologie indicate a livello più generale dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti di materia.
Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico.
Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.
Il coordinatore di classe, invece, non ha compiti “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico della scuola in cui svolgere tale funzione.
Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere).
Il segretario del Consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
È designato dal Dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
Si tratta di una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile poiché documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio. Il ruolo di segretario deve svolgere un docente facente parte del Consiglio di classe, individuato dal Dirigente scolastico.
Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito.
Il presidente ed il segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini della validità della seduta, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.
Oltre al Consiglio di classe, abbiamo il Consiglio di istituto, composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Poi abbiamo il Collegio dei docenti, composto da tutti gli insegnanti in servizio nella scuola ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
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