L’ingerenza dei genitori degli alunni verso l’operato dei docenti sta raggiungendo livelli impensabili. Oltre l’immaginazione. Siamo arrivati al punto che gli insegnanti vengono portati in tribunale, dove devono difendersi loro spese perché l’avvocatura dello Stato non interviene, solo per aver comminato delle valutazioni negative. E dinanzi alle arroganti richieste di motivazione delle famiglie, non fornirebbero adeguate motivazioni.
È il caso del signor Michele Ruscigno, docente di matematica e fisica del Liceo scientifico “Dante Alighieri” di Matera, denunciato dai genitori di una sua alunna, dopo essere stato anche aggredito durante l’orario di ricevimento, per abuso dei mezzi di correzione, dopo che non avrebbe giustificato, a loro dire, in modo adeguato il voto insufficiente assegnato alla figlia.
I fatti risalgono al dicembre 2016, quando a seguito del voto negativo, durante i colloqui scuola-famiglia lo stesso insegnante fu aggredito dal padre della studentessa, riportando una prognosi di 30 giorni.
Non soddisfatto, riassumono le agenzie di stampa, il genitore denunciò anche il professore.
Esaminate le carte, però, il giudice del Tribunale di Matera, Valerio Giovanni Antonio Sasso, non ha avuto dubbi: nella sentenza, appena emesse, ha rimarcato che “durante l’esercizio istituzionale dei poteri di valutazione attribuiti al docente” dare a uno studente una valutazione negativa, anche grave, “non rientra nell’abuso dei mezzi di correzione”.
Per l’insegnante lucano, giustizia è fatta, perché la sentenza “riafferma il principio costituzionale della libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione), che, in questo momento molto difficile per la scuola pubblica sembra essere disconosciuto dai più”.
Anche l’avvocato difensore del professore, Michele Porcari, ha sottolineato che con la sentenza è stata accertata “l’assoluta legittimità delle condotte poste in essere dal professore Ruscigno nei confronti della propria alunna”.
“Basandosi anche sulle numerose testimonianze degli alunni e compagni di classe che hanno affermato l’assoluta correttezza delle condotte poste in essere dal loro docente nei confronti di tutti gli alunni”, il giudice “ha stabilito la inesistenza di qualunque responsabilità penale del professore ribadendo l’autonomia ed incontestabilità in sede penale del giudizio emesso dal professore sul rendimento scolastico dell’alunna”.
Anche le norme vigenti parlano chiaro. A ribadirle, oltre che il Testo Unico della Scuola, è l’articolo 1 del D.P.R. n. 122/2009, nel quale si riporta che “la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente”.
Insomma, la valutazione di uno studente non può essere messa in discussione. A meno che il docente la adotti attraverso procedure irregolari.
E su questo aspetto, decisivo, risulta fondamentale verificare l’operato del prof ed ascoltare le testimonianze dei suoi alunni.
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