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Gentiloni, ritiri il decreto sull’inclusione

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Esaminato il decreto attuativo 378, articolo per articolo, per la seconda volta, nella prima versione e nell’ultima versione emendata, la Rete dei 65 movimenti  (oggi 111, tra associazioni, comitati e autorevoli esponenti della società civile, distribuiti uniformemente su quasi tutto il territorio nazionale) redige il seguente documento unitario, motivando la propria richiesta di ritiro sempre più fermamente.

La legge 107/2015 ha danneggiato tutti. E tutti, associazioni, comitati, consulte cittadine, famiglie, docenti, operatori e assistenti, uniti per la prima volta, fanno sentire la loro voce. Insieme dicono no alle leggi che non tutelano i diritti fondamentali della persona, quali il diritto all’istruzione e alla non discriminazione, sanciti dalla Costituzione e richiamati dalla Convenzione Onu.

La Rete dei 65 movimenti spiega ancora una volta le ragioni dell’inemendabilità del decreto delegato sull’inclusione, e ne chiede, quindi, il ritiro, perché possano essere gettate finalmente le basi di un confronto effettivo tra il Parlamento e la società civile, che non corrisponde pienamente a due o tre interlocutori privilegiati, e non si sente da essi rappresentata, per via di un “malinteso” di fondo che occorre chiarire: i diritti fondamentali non sono oggetto di contrattazione.

E’ troppo facile – ma scorretto e controproducente, sia alla lunga, sia a medio termine – selezionare esclusivamente gli “interlocutori comodi”, ossia chi si è espresso a favore dell’emendabilità,  per ammetterli ad avere parte attiva nel percorso di legge, lasciando fuori chi esprime la posizione discorde e netta come quella del ritiro  (a meno che davvero si vogliano ignorare le voci diffusissime di allarme e malcontento e non si abbia interesse alcuno alla realizzazione di un cambiamento positivo per il sistema di istruzione italiano).

Ciò che la Rete dei 65 movimenti chiede senza indugio è che si ritorni allo spirito iniziale della legge 104 del 1992, che tutela i diritti fondamentali ed effettivi degli alunni/studenti con disabilità e che si proceda con la conseguente trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto. Negli ultimi anni, invece, questi diritti fondamentali sono stati negati a favore di esigenze di cassa e di bilancio, malgrado la Corte Costituzionale, con la sentenza n.80 del 2010 abbia stabilito che tra l’esigenza effettiva di garanzia dei diritti fondamentali degli alunni con disabilità e le esigenze di bilancio pubblico, queste ultime devono sempre cedere il passo e arretrare.

Il sistema delineato dal DDL 378, così come modificato dal parere delle Camere, è un sistema giuridico e umano aberrante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, per le loro famiglie, per i lavoratori, per gli studenti tutti, “comunque abili”, e dunque per tutte le famiglie di tutti gli studenti.

Si tratta, infatti, di una normativa che toglie alla radice certezza giuridica e strumenti di tutela alle famiglie per garantire il diritto all’istruzione e all’educazione e inclusione degli alunni con disabilità (e conseguentemente impoverisce di supporti e diritti anche l’intero gruppo classe).

  1. • I diritti previsti in favore degli alunni con disabilità sono tutti, nessuno escluso, condizionati e vincolati “all’uso delle risorse disponibili”;
  2. • Tale dicitura è ribadita e reiterata più volte, almeno sei;
  3. • Viene previsto una sorta di tour de force per l’alunno con disabilità impressionante, ben quattro valutazioni (per la certificazione di disabilità; per il profilo di funzionamento; per il progetto individuale; per il PEI), in totale si prevede che dovrà essere valutato da non meno di 16 figure professionali diverse tra loro;
  4. • Cinque sanitari per la certificazione di disabilità;
  5. • Quattro tra sanitari e personale parasanitario o assistenti sociali, più un componente dell’amministrazione scolastica, per la definizione del profilo di funzionamento (cosa c’entra allora il rappresentante dell’amministrazione scolastica nominato dall’USR, in luogo del docente di sostegno e/o di una figura pedagogica?);
  6. • Un assistente sociale per il progetto di vita individuale;
  7. • Dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, da tutte le altre figure previste e dal sanitario dell’ASP, per la definizione di un PEI, che non ha più quella funzione di tutela fondamentale che allo stato le è riconosciuta;
  8. • La presenza delle famiglie è semplicemente irrisoria, nella misura in cui si verranno a trovare in uno stato di logica “soggezione”, autentico vaso di coccio, tra vasi di ferro e dove reciterà un ruolo determinante il funzionario dell’amministrazione scolastica;
  9. • Domani non basterà più essere considerati disabili gravi, ma occorre un’altra valutazione amministrativa per dire se un alunno disabile grave ha o non ha diritto a ricevere le dette prestazioni, lasciando tutto alla mera discrezionalità e quindi arbitrio di tali commissioni, dove le famiglie, soprattutto le più deboli, si troveranno in grandissima difficoltà;
  10. • Tutto dipende dalla valutazione del profilo di funzionamento (a cui tutti gli altri strumenti sono collegati), che stabilirà tutte le misure e le competenze necessarie per l’inclusione scolastica, ma guarda caso nella composizione della detta commissione non c’è nessuno che si occupi di inclusione scolastica e/o che conosca l’alunno con disabilità (non c’è il docente di sostegno dell’alunno, non c’è nessuna figura pedagogica), c’è in cambio un rappresentante dell’amministrazione scolastica, che non avrà la più pallida idea dell’alunno che si troverà davanti e pur tuttavia, congiuntamente a tutti gli altri operatori che non conoscono la storia e il vissuto dell’alunno/a, dovra’ stabilire  “il suo  destino ed il suo successo formativo”;
  11. • Nessun atto prevede la quantificazione necessaria delle effettive ore di sostegno, scompare ogni riferimento normativo. Fatto gravissimo;
  12. • Tale sistema porterà a un aumento smisurato del  contenzioso giudiziario con costi ingentissimi e non prevedibili, in quanto ogni valutazione funzionale potrà essere oggetto di impugnazione, con svenamento economico delle famiglie, che a quel punto saranno costrette ad avvalersi non più e non soltanto di avvocati, ma anche di specialisti per contrastare le dette valutazioni. Con un aggravio dei carichi giudiziari già penosamente sovraccaricati;
  13. • Ciò determina una gravissima violazione dei diritti delle persone disabili perché inverte l’ordine delle cose. Oggi con la legge 104 in vigore, accertata e collocata la disabilità, il diritto prevede conseguentemente tutta una serie di prestazioni, la cui personalizzazione, di un diritto che esiste già, avviene tramite: Diagnosi Funzionale, PEI, PDF. Da domani non basterà più essere considerati disabili gravi, ma occorre un’altra valutazione amministrativa per dire se un alunno disabile grave ha o non ha diritto a ricevere le dette prestazioni, lasciando tutto alla mera discrezionalità e quindi arbitrio di tali commissioni;
  14. • Il PEI viene svuotato di ogni contenuto fondamentale e non costituisce più quello strumento giuridico importante attraverso il quale le famiglie potevano tutelare le loro ragioni;
  15. • La normativa si pone in netto contrasto anche con l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge 1991, n. 176 ed in particolare  dell’art. 7 della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, che prevede “il diritto dei bambini con disabilità di esprimere liberamente le proprie opinioni in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni devono essere prese nella dovuta considerazione in rapporto alla loro maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini”;
  16. • In nessuna parte della normativa de qua, che si dichiara perseguitrice dell’Inclusione dei bambini con disabilità, si fa cenno alcuno al diritto di ascoltare e prendere in considerazioni le loro opinioni. Pertanto il DDL 378 è un testo discriminatorio e illegittimo;
  17. • Si afferma che i diritti degli alunni con disabilità sono tutti condizionati all’uso delle risorse disponibili, laddove è noto che gli Enti locali già adesso sono in grande difficoltà a erogare le dette prestazioni, che incidono pesantemente nella vita dei bambini con disabilità, nonostante i ripetuti interventi della Corte Costituzionale che hanno sancito l’indifferenza dei vincoli di bilancio di fronte ai diritti fondamentali degli alunni con disabilità;
  18. • Il Testo quindi del futuro Dlgs è illegittimo costituzionalmente;
  19. • Allo stesso tempo, però, si erogano contributi alle scuole private, si commisura l’ammontare alla percentuale di alunni accolti, si creano le condizioni per le scuole speciali e/o differenziate. Allo stesso tempo non si determina l’ammontare del citato contributo;
  20. • Alla stessa stregua si istituisce un nuovo organismo centralizzato (GIT), i cui costi di funzionamento ammontano ad oltre 13 milioni di euro, tolti dal fondo buona scuola, quindi tolti alla scuola dell’Inclusione;
  21. • Lo stesso limite di 20 alunni per classe, modifica resa necessaria dal contrasto palese con la normativa in vigore e con la giurisprudenza amministrativa, è sì importante, ma occorreva prevedere l’unica cosa effettiva che andava scritta e cioè non solo il numero massimo di alunni, ma anche la composizione della classe, al fine di evitare classi magari di 20 alunni, ma con tre o quattro alunni con disabilità, come accade sovente oggi;
  22. • Si prevede per legge che siano i collaboratori scolastici, personale ATA, ad occuparsi della cura e dell’igiene personali di tutti gli alunni con disabilità anche gravi, con una spruzzatina di qualche ora di formazione, dimenticando la particolarità e complessità di questo compito. Vi sono alunni cateterizzati, con disturbi motori gravi, sfinterici, della minzione. Il bidello/la bidella non potrà farvi fronte soprattutto in quelle scuole medio grandi dove vi sono almeno 50 alunni con disabilità grave. Come potrà il bidello/la bidella, che deve svolgere una moltitudine di compiti, ivi inclusi l’accompagnamento ai servizi di tutti gli altri bambini, essere presente contemporaneamente per rispondere alle esigenze di più alunni con disabilità grave che manifestano il loro bisogno congiuntamente?;
  23. • Anche il rapporto di genere non potrà essere garantito e, infatti, sia il DDL sia il parere prevedono che tali funzioni dovranno essere svolte nell’ambito delle risorse disponibili e assegnate;
  24. • Tutta l’impostazione del DDL è farraginosa, burocratica, verticistica e mira ad un controllo centralizzato delle risorse, soprattutto sul sostegno, da parte degli uffici periferici del MIUR, che non a caso intervengono persino nel momento della valutazione del profilo di funzionamento e successivamente tramite il GIT, con un controllo a tappeto di tutta la documentazione che riguarda l’alunno con disabilità, prevedendo persino le audizioni di ogni singolo Dirigente!;
  25. • Un sistema burocratico impressionante che porterà al collasso la macchina amministrativa di tutte le amministrazioni interessate: Scuole; ASP; Comuni; Non essendo queste in grado di svolgere tutte quelle complicate funzioni e trasferimento impressionante di carte burocratiche entro i tempi dell’inizio dell’ anno scolastico.

In conclusione, la Rete dei 65 movimenti ritiene che verranno gettate le famiglie e i loro figli nella fossa dei leoni, abbandonati a loro stessi, per la volontà di portare avanti a ogni costo un piano disumano, nella gestione di una normativa giuridicamente folle e irresponsabile, che determinerà un disagio incalcolabile.