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Gestione contenzioso nelle scuole autonome

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di Emilio Grasso

Con nota prot. n. 7267 del 9 novembre 2001 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) rispondendo ad apposito quesito posto dall’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, ha ribadito che i dirigenti scolastici hanno la piena legittimazione processuale nelle vertenze civili e di lavoro sorte in relazione agli atti emanati nell’esercizio delle funzioni trasferite alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell’art.14 del D.P.R  n. 275/99.
Al Direttore scolastico Regionale rimarrà, invece, la legittimazione processuale per le controversie sorte nello svolgimento d’attività non rientranti nelle funzioni trasferite e per cui il dirigente scolastico ha ricevuto apposita delega,  nonchè per quelle riguardanti rapporti interni tra Amministrazione e scuola.

Ciò è una diretta conseguenza del riconoscimento dell’ autonomia didattica- amministrativa e dell’attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche.

Con l’acquisto della personalità giuridica, infatti, i dirigenti scolastici acquistano la veste di legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e i loro atti, precedentemente di competenza dell’amministrazione centrale  e periferica ( e rientranti nelle funzioni trasferite ai sensi dell’art.14 succitato), sono da considerare definitivi.

Per le controversie riguardanti la gestione organizzativa, amministrativa, di personale e delle risorse finanziarie dell’istituzione scolastica, i dirigenti scolatici potranno costituire un ufficio unico che provveda alla gestione del contenzioso ai sensi dell’art.12 del D.lg.vo n. 165/2001.

Il Miur ricorda, inoltre, che per la difesa delle istituzioni scolastiche autonome, come previsto dal D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352, l’Avvocatura distrettuale dello Stato assumerà il patrocinio legale sia che il giudizio si svolga davanti all’autorità giudiziaria, sia che si svolga  davanti a collegi arbitrali e giurisdizioni amministrative e speciali.