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Gestione separata: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2010

Le ha comunicate l’Inps, con la circolare n. 13 del 2 febbraio 2010, con la quale ha anche reso noti il massimale di reddito ai fini del versamento ed il minimale di reddito ai fini dell’accredito massimali.  
Anche per l’anno 2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è previsto l’incremento di un punto percentuale per l’aliquota contributiva relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, mentre resta invariata l’aliquota Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria:
 
Aliquote contributive Gestione separata anno 2010

26,72 %
(26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia).
ai soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

17,00 %
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
 
Il massimale di reddito per l’anno 2010 è pari a euro 92.147,00, mentre il minimale di reddito è fissato nella misura di euro 14.334,00.
Le aliquote di computo, con effetto dal 1° gennaio 2010, sono stabilite nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Non ci sono, invece, variazioni in merito alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, che rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Non cambia neanche la modalità di versamento dei contributi, che deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita Iva).
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010).
L’Inps ricorda, infine, che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente; pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009 (25,72% per tutti coloro che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e 17,00% per i titolari di pensione e per gli iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria).
Lara La Gatta

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