Con circolare n. 18 del 31 gennaio 2018 l’Inps ha comunicato le aliquote contributive per il 2018 per la Gestione Separata, che sono fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Nel caso di aziende committenti, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si deve fare riferimento alla circolare n. 23/2013 e al messaggio n. 8460/2013.
Per quanto concerne i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).
L’articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2017 (24 % per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 32,72 % per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1 luglio 2017, 33,23 % per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).
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