Con circolare n. 12 del 5 febbraio scorso l’Inps ha inricato le aliquote contribuitive, i massimali e i minimali di reddito per il 2021 relativi alla Gestione separata, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
– 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 | 24% | € 3.828,72 |
€ 15.953,00 | 25,98% | € 4.144,59 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 | 33,72% | € 5.379,35 (IVS € 5.264,52 |
€ 15.953,00 | 34,23% | € 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |