Con circolare n. 12 del 5 febbraio scorso l’Inps ha inricato le aliquote contribuitive, i massimali e i minimali di reddito per il 2021 relativi alla Gestione separata, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2021 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Massimale
Per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 103.055,00. Pertanto, le aliquote per il 2021 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
– 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 | 24% | € 3.828,72 |
€ 15.953,00 | 25,98% | € 4.144,59 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 | 33,72% | € 5.379,35 (IVS € 5.264,52 |
€ 15.953,00 | 34,23% | € 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |
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