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Giallo sulla pubblicazione dei voti scritti degli esami il giorno prima dei colloqui

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Le commissioni degli esami di Stato 2017/2018 dovrebbero, per quanto scritto nell’O.M. 350/2018 pubblicare l’esito delle tre prove scritte solamente il giorno precedente all’avvio della prova orale.

LA NORMA È PREVISTA DALL’O.M. N.350 DEL 2 MAGGIO 2018, MA…

Ai sensi del comma 5 dell’Ordinanza Ministeriale n.350 del 2 maggio 2018 è chiaramente specificato che il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con OSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. La commissione d’esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione.

Tuttavia su questa norma scritta nel comma 5 c’è un’evidente contraddizione di carattere giuridico, infatti è noto che un’ordinanza ministeriale non può superare quanto previsto nella legge 425/97 in cui è scritto che  l’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della Commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.

Poiché nell’O.M. 350 del 2 maggio 2018 è fatto esplicito riferimento all’art.3, comma 6, della Legge del 10 dicembre 1997, n.425, pare quanto meno implicito che nulla può essere eccepito alla Commissione che ha pubblicato i voti delle prove scritte almeno 2 giorni prima dei colloqui, al contrario chi segue le indicazioni dell’ordinanza potrebbe incorrere nel non rispetto della legge 425/97.