Di tanto in tanto torna a galla la questione della chiamata diretta auspicata da Valentina Aprea quando era sottosegretario all’Istruzione e adottata dalla Regione Lombardia quando lei stessa era assessore regionale.
In rete e nei social network il dibattito sul punto è sempre particolarmente vivace e il leit-motiv è spesso di questo tenore: se la legge regionale venne a suo tempo dichiarata incostituzionale, non si capisce per quale motivo non debba avvenire la stessa cosa per la norma contenuta nella legge 107.
Senza entrare qui nel merito della questione (tra l’altro ci penserà la Corte Costituzionale, fra qualche mese, a stabilire se le disposizione della 107 possano o meno essere sottoposte a referendum) è bene però chiarire la profonda differenza esistente fra i due casi.
La legge della Regione Lombardia venne bloccata non per una valutazione di merito ma semplicemente perchè ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione la materia del reclutamento non è competenza regionale e quindi qualunque cosa sia scritta in una legge regionale sul tema delle assunzioni del personale scolastico sarebbe comunque illegittima.
Del tutto diverso è il caso della legge 107 e della cosiddetta “chiamata diretta” prevista dal comma 70 e seguenti: lo Stato è titolato a legiferare, quanto alla legittimità delle norme contenute nella legge, ne sapremo qualcosa di più quando e se la Consulta si esprimerà su di esse.