Home Disabilità Giornata disabilità. Il docente di sostegno è tenuto all’istruzione domiciliare?

Giornata disabilità. Il docente di sostegno è tenuto all’istruzione domiciliare?

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L’istruzione domiciliare per il docente di sostegno è da considerarsi obbligo di servizio o attività volontaria? Un tema, peraltro, già anticipato dal nostro vice direttore Reginaldo Palermo.

Ora, nella giornata internazionale delle persone con disabilità il sindacato Flc Cgil sul proprio sito espone qualche considerazione sulla bozza di Decreto Ministeriale sul sostegno didattico nell’ambito delle attività di istruzione domiciliare.

Istruzione domiciliare: obbligo di servizio dell’insegnante di sostegno?

La premessa del sindacato è la seguente: L’istruzione domiciliare è da considerarsi come una delle azioni che le Istituzioni Scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, possono individuare “al fine garantire il diritto all’istruzione alle alunne e agli alunni per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”.

Pei

La sigla sindacale quindi prende in considerazione il Pei, ovvero il Piano educativo individualizzato che il team della classe elabora in vista del progetto di vita dell’alunno con disabilità, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Un piano – chiarisce Flc Cgil – che deve essere approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Dopodiché, sullo specifico dell’istruzione familiare, il sindacato precisa: la bozza di Decreto, con riferimento specifico agli alunni con disabilità, conferma tali disposizioni, ma presume che il servizio presso il domicilio dell’alunno, da parte dell’insegnante di sostegno, sia prestazione lavorativa dovuta e ordinaria, da inquadrarsi quindi come obbligo di servizio. Il sindacato su questo punto dissente.

Insomma, bisogna certo garantire – sostiene il sindacato – per gli alunni con disabilità, impossibilitati a frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare, grazie all’intervento di un insegnante di sostegno, assegnato in coerenza con il progetto individuale e con il piano educativo individualizzato. Tuttavia l’obbligo di servizio costituisce un’impropria ingerenza in materie di competenza contrattuale e risulta in contrasto con le precedenti disposizioni, che collocano l’istruzione domiciliare tra le attività aggiuntive, e quindi ad adesione volontaria.

Il documento, in ogni caso – avverte il sindacato – dovrà essere sarà ora sottoposto al parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, di cui non fanno parte le Organizzazioni Sindacali, e del CSPI.

Le richieste di Flc Cgil

FLC CGIL ritiene necessario che il testo del Decreto chiarisca inequivocabilmente:

  • che l’istruzione domiciliare rappresenta per le istituzioni scolastiche una delle opzioni progettuali possibili in un panorama articolato di azioni possibili per garantire il diritto allo studio agli alunni costretti per motivi di salute ad assenze prolungate;
  • che le attività didattiche a domicilio sono svolte dai docenti in orario aggiuntivo;
  • che il progetto di istruzione domiciliare, elaborato e approvato secondo le procedure previste, deve indicare i docenti coinvolti, al di là del solo insegnante di sostegno, e i criteri di individuazione degli stessi, tenendo conto dei principi di inclusività, contitolarità, corresponsabilità;
  • che per l’attuazione del progetto è necessaria l’acquisizione della disponibilità alle prestazioni aggiuntive da parte del personale interessato;
  • che in mancanza di disponibilità tra i docenti della classe/scuola il dirigente scolastico può reperire personale esterno;
  • che l’attivazione di interventi di istruzione domiciliare è subordinata alla disponibilità delle risorse.