Le nuove classi autorizzate in organico di fatto, dovute ad un incremento di alunni rispetto alle previsioni, dovranno essere compensate almeno in parte, dalla soppressione delle classi che non raggiungono i 10 alunni.
E’ questo il senso di una nota emanata l’8 agosto scorso dal Ministero dell’Istruzione. Il dispositivo reca l’interpretazione ufficiale dell’art. 3, commi 2 e 3 della legge 233/2001.
"Un’interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate – si legge nel provvedimento – potrebbe indurre a ritenere che, mentre le variazioni in aumento del numero degli alunni possono determinare un incremento di classi rispetto a quelle definite nell’organico, non si debba procedere invece ad alcuna riduzione di classi anche quando il numero degli alunni risulti notevolmente inferiore ai dati e ai parametri fissati delle norme vigenti" .
"Tale interpretazione però – argomenta il Ministero – alla luce di un esame più approfondito, non appare sostenibile, considerato che la ratio della citata legge n. 333/2001, finalizzata ad accelerare le operazioni di avvio dell’anno scolastico attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle modifiche degli organici, non può comunque confliggere con i principi e con le norme di buona amministrazione ed il corretto contenimento della spesa pubblica cui occorre sempre fare riferimento".