Le nuove classi autorizzate in organico di fatto, dovute ad un incremento di alunni rispetto alle previsioni, dovranno essere compensate almeno in parte, dalla soppressione delle classi che non raggiungono i 10 alunni.
E’ questo il senso di una nota emanata l’8 agosto scorso dal Ministero dell’Istruzione. Il dispositivo reca l’interpretazione ufficiale dell’art. 3, commi 2 e 3 della legge 233/2001.
"Un’interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate – si legge nel provvedimento – potrebbe indurre a ritenere che, mentre le variazioni in aumento del numero degli alunni possono determinare un incremento di classi rispetto a quelle definite nell’organico, non si debba procedere invece ad alcuna riduzione di classi anche quando il numero degli alunni risulti notevolmente inferiore ai dati e ai parametri fissati delle norme vigenti" .
"Tale interpretazione però – argomenta il Ministero – alla luce di un esame più approfondito, non appare sostenibile, considerato che la ratio della citata legge n. 333/2001, finalizzata ad accelerare le operazioni di avvio dell’anno scolastico attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle modifiche degli organici, non può comunque confliggere con i principi e con le norme di buona amministrazione ed il corretto contenimento della spesa pubblica cui occorre sempre fare riferimento".
Vendicarsi con i docenti, considerati troppo severi, fotografando la targa della loro auto per poi…
Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…
La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…
Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…
Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…
Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…